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Il consenso informato

Pubblicato in: Diritto penale

Mancata acquisizione del consenso informato: profili di responsabilità grave del medico e danni risarcibili

Profili di responsabilità penale

Nell'attività medica è fondamentale il rilascio da parte del paziente di un consenso informato.
In altre parole il "consenso informato" costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, purchè sia espresso a seguito di un'informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l'indicazione della gravità degli effetti del trattamento.

Se il medico opera in assenza di un consenso informato rischia, in caso di esito negativo dell'operazione, una penale responsabilità per omicidio o lesioni.

Recentemente la Corte di Cassazione (Sent. n. 11335/2008) ha precisato che, nel caso in cui un intervento chirurgico venga effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido, non sempre può profilarsi a carico del medico una responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, o di lesioni volontarie.

La Suprema Corte ha affermato che "per configurare l'omicidio preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale: ciò che è francamente insostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte, si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si è detto.
In altri e decisivi termini, deve escludersi l'omicidio preterintenzionale proprio perché non è possibile sostenere che il medico, il quale agisca in assenza di consenso espresso dal paziente, sia mosso dalla consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa e, quindi, dalla consapevole intenzione di porre in essere commettere il reato di cui all'art. 582 c.p."

La Corte chiarisce dunque che "la possibilità di ipotizzare la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale richiede, perché possa ritenersi verificata questa ipotesi, l'accertamento dell'esistenza di un dolo dell'agente che possa essere qualificato dolo diretto e non solo eventuale e intenzionalmente orientato a provocare la lesione dell'integrità fisica del paziente; in mancanza il delitto può essere ritenuto colposo, ove ne sussistano i presupposti".

Danni risarcibili

Il medico risponde inoltre dei danni arrecati al paziente, sia per omessa o carente informazione sia per gli eventuali postumi di un intervento sbagliato.

Così ha precisato il Tribunale di Paola (Sentenza n. 462/2007), per il quale "il risarcimento del danno può essere riconosciuto per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere" e che "tale inadempimento da luogo al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale specifica causa che va tenuto distinto dal risarcimento dei danni legati al tipo di intervento praticato".

Il Tribunale di Paola ha poi affermato che "la correttezza o meno del trattamento ... non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dall'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.

Con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ad appare eseguito in violazione tanto dell'articolo 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'articolo 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'articolo 33 della legge 833/78 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex articolo 54 cp), dando la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica per il caso che esso, a causa dell'esecuzione del trattamento, si presentino peggiorate.
Per converso, sul piano del danno conseguenza, venendo in considerazione il mero peggioramento della salute e dell'integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un esecuzione del trattamento corretta o scorretta"
.

Con questa decisione il Tribunale di Paola ha riconosciuto alla parte attrice il "diritto al risarcimento del danno per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative dello stesso".

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