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Equitalia: rateazione e sospensione del fermo

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Come chiedere la sospensione del fermo amministrativo del veicolo (Equitalia, circolare n. 105/2016)

Con la circolare n. 105/2016 Equitalia ha precisato che il fermo amministrativo, iscritto sull'auto del contribuente , potrà essere sospeso nel momento in cui lo stesso richiederà la rateazione del debito e verserà la prima rata.

Per effetto di tale sospensione, il contribuente potrà quindi circolare con il veicolo per tutta la durata della rateazione. Si evidenzia che in questo periodo, l'iscrizione del fermo al PRA non viene cancellata, ma risulterà una annotazione relativa alla intervenuta "sospensione".

Quanto sopra rappresenta una novità importante, in quanto, in precedenza, l'accesso alla rateazione impediva l'iscrizione di nuovi fermi, ma non determinava la sospensione di quelli già iscritti, con la conseguenza che il contribuente, pur avendo ottenuto la rateizzazione, non poteva comunque utilizzare il veicolo già colpito da un fermo.

Giova ricordare che il fermo non può comunque essere iscritto sui veicoli strumentali all'attività di impresa o alla professione esercitata dal debitore, in base al Decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare").

Come si ottiene la sospensione del fermo?

Ai fini della sospensione del fermo, il contribuente deve presentare ad Equitalia una specifica richiesta.

Ricevuta la richiesta, Equitalia verificherà le seguenti condizioni:

  • che la rateazione sia stata concessa successivamente al 22 ottobre 2015 e non sia decaduta;
  • che la rateazione includa tutte le cartelle per le quali è stato trascritto il fermo;
  • che la prima rata del piano sia integralmente pagata (copia della ricevuta deve essere allegata all'istanza di sospensione).

Se ricorrono tutte le condizioni sopra dette, Equitalia rilascerà un documento contenente il proprio consenso alla sospensione del fermo.

Entro i sessanta giorni successivi, il contribuente dovrà recarsi personalmente al PRA presentando il documento rilasciato da Equitalia.

Il PRA provvederà all'annotazione della sospensione del fermo. 

Da questo momento, il veicolo potrà circolare legittimamente.

Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta.

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