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Duplicazione abusiva di software

Pubblicato in: Diritto penale

La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore è reato anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.

La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore integra il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della Legge n. 633/41, anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.

La Cassazione infatti ha precisato che è sufficiente il fine del "profitto" affinchè la riproduzione di software dia luogo al reato di cui all’art. 171 bis comma 1 citato.

Pertanto la condotta suddetta è punita anche qualora abbia il solo scopo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale.

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