Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Diritto all'unità familiare degli stranieri: la giurisdizione

Pubblicato in: Immigrazione

In materia di unità familiare degli stranieri, la giurisdizione è del Giudice ordinario

  1. La giurisdizione in generale
  2. Il silenzio dell'Amministrazione
  3. Il ricorso

La giurisdizione in generale

Lo straniero che vuole contestare un provvedimento in materia di unità familiare deve rivolgersi al giudice ordinario (Tribunale ordinario) e non al giudice amministrativo (il T.A.R.).

In particolare lo straniero può ricorrere contro:

  • il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare;
  • il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare.

Ciò in quanto l’articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 298/98 prevede che: "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede <...>".

Il silenzio dell'Amministrazione

Contro il silenzio dell'Amministrazione, è possibile proporre ricorso, sempre al giudice ordinario, dopo che siano decorsi i termini del procedimento.

In tal senso si sono espresse diverse sentenze, tra cui: TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza del 6 novembre 2008, n. 3455; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 , n. 6378; . Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1480; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 18 giugno 2004, n. 2466; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 maggio 2007 n. 780; Tar Veneto, III, n. 122/02)

In particolare si è detto che, in termini generali, il silenzio rifiuto e il rimedio giurisdizionale previsti dall'articolo 21 bis della Legge n. 1034/1971 non sono configurabili relativamente a diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cui eventuale lesione, prescindendo dalla sussistenza o meno di atti amministrativi autoritativi, può essere accertata dal giudice ordinario.

Con specifico riguardo alla materia dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia l’articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/1998, contiene una formula ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, idonea a comprendere tutte le controversie riguardanti il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il giudice ordinario, quindi, può essere adìto, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/1998 anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto a conseguire il permesso per motivi di famiglia.

Ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un “non atto” relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario.

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, anche in materia di giudizio sul silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari il giudice amministrativo è privo di giurisdizione dato che la contestazione cade su questione che concerne il diritto alla unità familiare.

Il ricorso

Il procedimento si introduce con ricorso al Tribunale ordinario.

Si applica in particolare la procedura in camera di consiglio prevista dall'articolo 737 del Codice di  procedura civile.

Non ci sono termini di decadenza per proporre il ricorso.

Il giudice ordinario potrà disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta ed anche condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno (Tribunale di Milano sentenza del 6/7/2007).

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.