Qualora si rompa la relazione sentimentale, l'ex compagno ha diritto al rimborso delle spese sostenute nonchè ad un indennizzo per il tempo impiegato per la costruzione della casa destinata alla vita in comune.
Questo principio è stato affermato dalla Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2018, n. 14732, secondo cui i contributi in lavoro o in natura prestati dal partner per la realizzazione della vita in comune, anche laddove la casa sia formalmente intestata all'altro, non sono comunque da considerarsi versati ad esclusivo vantaggio dell'altro, bensì in vista del progetto di convivenza.
Pertanto, gli esborsi e le energie lavorative impiegate per tale progetto, una volta che questo sia sfumato, legittimano una domanda di arricchimento senza causa con conseguente diritto al rimborso, non sussistendo l'ipotesi nè di donazione nè di conferimento spontaneo.