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Comunione dei beni tra coniugi: limiti del pignoramento

Pubblicato in: Tributi e riscossione

In tema di pignoramento di immobili in regime di comunione legale, il coniuge non debitore ha diritto di intervenire nella procedura e chiedere la distribuzione del 50% del ricavato dalla vendita all'asta, ma non può opporsi al pignoramento dell'immobile nella sua interezza

Gli immobili intestati ai coniugi in regime di comunione legale, possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori (ivi compresa Equitalia), sia che il debito sia stato contratto da uno solo che da entrambi i coniugi.

Il problema riguarda invece la quota pignorabile (ossia l'intero o il 50% dell'immobile).

Bisogna quindi distinguere i due casi:

  1. debito contratto da entrambi i coniugi: in tal caso i creditori possono pignorare l'immobile nella sua interezza;
  2. debito contratto da uno solo dei coniugi: in tal caso, si aprono due tesi:
  • la prima tesi (prevalente) è che il creditore può (anzi, deve) pignorare l'intero bene, salvo poi ottenere solo il 50% della somma ricavata dalla vendita all'asta. In questo contesto, il coniuge non debitore e non esecutato non può opporsi alla vendita ma può intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell’intero patrimonio della comunione legale, in modo che, all'esito della vendita, il 50% del ricavato non potrà essere oggetto di distribuzione ai creditori. Ciò in quanto la comunione legale tra coniugi non è come una normale comproprietà in cui due comproprietari sono titolari della quota pari al 50% dell’immobile, ma è una comunione particolare definita "senza quote" (Cassazione, sentenza n. 4033/2003; Corte Costituzionale, sentenza n. 311/1988, secondo cui la "quota" di ciascun coniuge, caratterizzata dall’indivisibilità e dall’indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi). Questa tesi è stata confermata anche da recenti pronunce tra cui quella della Cassazione  (sentenza del 14 marzo 2013, n. 6575), che ha ribadito che il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma l’intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi in sede di distribuzione del ricavato nei limiti della quota spettante all’obbligato. Inoltre, aggiunge la Cassazione, ammettere un’espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l’assegnazione della quota dell’esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l’introduzione, all’interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest’ultima.
  • la seconda tesi (minoritaria), ritiene, invece, che il pignoramento nei confronti di uno solo dei coniugi debba riguardare necessariamente solo la metà del bene in comunione.

In ogni caso, il coniuge non esecutato ha diritto ad essere avvisato dell'esecuzione ai sensi dell’articolo 599 del Codice di procedura civile.

Inoltre, il coniuge non esecutato può partecipare all’asta dell’immobile e comprare il bene di cui è comproprietario.

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