Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Codice della strada e obbligo di indicare i dati del conducente

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Illegittima la sanzione se il proprietario dichiara di non ricordare i dati del conducente

In tema di violazione dell'obbligo di comunicare i dati del conducente, prevista dall'articolo 126 bis del Codice della strada, la Cassazione si sta orientando verso una interpretazione della norma più favorevole al cittadino (Cassazione, sentenza 18 aprile 2018, n. 9555).

In particolare, secondo questo orientamento, bisogna distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che omette del tutto di comunicare i dati del conducente, da quella del proprietario che rende una dichiarazione negativa, affermando di non essere in grado di indicare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione.

Totale omissione della comunicazione

Nella prima ipotesi (totale omissione della comunicazione), il proprietario potrà essere certamente sanzionato ai sensi dell'articolo 126 bis citato.

In tal caso infatti il proprietario si è sottratto illegittimamente all'obbligo di comunicazione, senza addurre giustificazione alcuna e così venendo meno al dovere di collaborazione richiesto dalla norma.

Dichiarazione negativa

Nella seconda ipotesi (dichiarazione negativa), invece, occorre valutare di volta in volta se le giustificazioni addotte dal proprietario siano ragionevoli e attendibili.

Ad esempio, potrà essere considerata ragionevole e quindi idonea ad escludere la sanzione, la dichiarazione negativa resa da una persona con un nucleo familiare di tre componenti, tutti titolari di patente, tenendo conto del tempo trascorso (tre mesi) tra la data dell'infrazione e la data della contestazione da parte dell'organo accertatore (Cassazione, sentenza 18 aprile 2018, n. 9555).

Una tale interpretazione si rende necessaria anche per evitare dubbi di legittimità costituzionale della norma.

E infatti, se si equiparasse ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati del conducente, includendo anche le dichiarazioni "negative", si escluderebbe per il proprietario ogni possibilità di difesa anche laddove lo stesso non sia in grado di indicare chi fosse alla guida del veicolo, con conseguente lesione del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.

E' chiaro che la dichiarazione negativa resa dal proprietario dovrà essere adeguatamente motivata e dimostrata; la ragionevolezza e l'attendibilità di tali dichiarazioni dovranno essere valutate dal giudice di merito in sede di impugnazione della sanzione.

Potrebbe interessarti anche:

Multe stradali: come presentare ricorso

 

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.