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Assegno di mantenimento - Prescrizione - Inapplicabilità della sospensione

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

L'assegno di mantenimento si prescrive in 5 anni, senza possibilità di sospensione della prescrizione

Nei rapporti tra i coniugi i rispettivi crediti non sono soggetti a prescrizione, finchè dura il rapporto di coniugio.

Questo in forza dell'espressa previsione dell'articolo 2941 n. 1 del Codice civile, che prevede appunto la sospensione della prescrizione tra i coniugi.

Cosa accade tuttavia in caso di separazione?

Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la sospensione sopra citata non si applica in caso di separazione, anche se – giuridicamente – il rapporto coniugale permane fino al divorzio.

Questo principio vale anche per l'assegno di mantenimento, che, se non tempestivamente richiesto, si prescrive decorsi cinque anni.

La Cassazione ritieneinfatti che in regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.

Conseguentemente, viene meno la "ratio" su cui si fonda la causa di sospensione sopra citata.

In conclusione, il coniuge separato che rivendichi rate arretrate di mantenimento, per le quali sono decorsi oltre cinque anni, non potrà invocare la sospensione della prescrizione per recuperare i pregressi ratei non tempestivamente richiesti (Cassazione, sentenza n. 7981/2014; sentenza n. 18078/2014; ordinanza n. 8987/2016).

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