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Assegno di invalidità: non è necessaria la carta di soggiorno

Pubblicato in: Immigrazione

È incostituzionale la norma che subordina l’assegno mensile di invalidità alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 187 del 26 maggio 2010.

In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il citato articolo 80, comma 19, infatti, prevede: " <...> ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno».

Orbene tale norma introdurrebbe, secondo la Corte Costituzionale, un requisito (la titolarità della carta di soggiorno e, quindi, il soggiorno in Italia da almeno cinque anni) idoneo a generare una discriminazione dello straniero rispetto al cittadino.

Ciò si pone in contrasto con i princípi enunciati dall’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il principio di non discriminazione.

Alla luce di questo principio, non sono ammessi trattamenti differenti tra cittadini e stranieri a meno che non vi sia una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Nel caso dell'assegno di invalidità, la Corte ha ritenuto che tale assegno, in presenza di determinate condizioni soggettive, sia rivolto al soddisfacimento dei “bisogni primari” della persona umana, e possa pertanto configurarsi come un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto.

Conseguentemente, trattandosi di un mezzo destinato a far fronte al “sostentamento” della persona, non è ammesso alcun discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Se così non fosse, si realizzerebbe la violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte, dunque, si è preoccupata di verificare se effettivamente l'assegno di invalidità sia rivolto al soddisfacimento dei bisogni primari della persona.

Al riguardo l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, stabilisce che «agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12».

Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che il fruitore del beneficio autocertifica all’INPS di non svolgere attività lavorativa con l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al medesimo Istituto ove tale condizione venga meno.

Da tali norme emerge, dunque, che l’assegno in questione può essere riconosciuto (soltanto) in favore di soggetti invalidi civili che abbiano i seguenti requisiti:

  1. riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari o suepriore al 74%;
  2. che il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa;
  3. che l’interessato versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dall’art. 12 della stessa legge n. 118 del 1971, per il riconoscimento della pensione di inabilità.

È, quindi, evidente, dice la Corte, che si tratta di una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di “sostentamento”, atto ad assicurarne la sopravvivenza.

Tale istituto, dunque, non ammette un trattamento differente tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, secondo i principi sopra enunciati.

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