Sul ricorso n. 1544/2008, proposto da E. H. M., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Invidia, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Francesco Coin in Venezia – Mestre, via della Torre 4/4;
CONTRO
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l'annullamento del decreto di inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992 n. 91, emesso dal Prefetto di Verona il 15.5.2008, notificato il 30.5.2008.
Visto il ricorso, notificato l'1 agosto 2008 e depositato presso la Segreteria il 12 agosto 2008, con i relativi allegati;
vista la costituzione dell’Amministrazione dell’Interno, depositata presso la Segreteria il 21 agosto 2008;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 10 settembre 2008 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv.to Invidia per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A..
Considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve.
Ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Verona ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal sig. E. H. ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera f), della legge n. 91/1992, per essere stato il ricorrente cancellato per irreperibilità dall’anagrafe del Comune di Castelnuovo del Garda nel periodo dal 24.6.2002 al 21.7.2004, data della nuova iscrizione presso il medesimo Comune.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto impugnato per erronea interpretazione dell’art. 9 citato, giacché l’Amministrazione procedente non ha tenuto conto della sussistenza, al momento della presentazione della domanda, del requisito della residenza legale decennale in capo al sig. E. H., essendo egli stato iscritto nell’anagrafe del Comune di Castelnuovo del Garda dal 24.6.1992 al 23.6.2002, nonché della documentazione dal medesimo prodotta (buste paga degli anni 2002, 2003, 2004) dalla quale si evince la sua presenza continuativa sul territorio nazionale anche durante il periodo interessato dalla cancellazione dall’anagrafe.
Il ricorso è infondato e va respinto.
L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non richiede la mera presenza dello straniero nel territorio della Repubblica, ma prevede quale condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana che esso vi risieda legalmente da almeno dieci anni.
La condizione di “residenza legale”, richiesta dall’art. 9 citato, acquista concretezza attraverso il disposto dell’art. 1, comma 2 lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, ai sensi del quale è legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Ne consegue che, per configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale” richiesto dall’art. 9 della legge, non è sufficiente il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza, ma è necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (cfr. in termini T.A.R. Piemonte, sez. I, 1583/07; n. 2077/02).
Merita, infine, di essere evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi, né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare (cfr. in termini T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, n. 1899/07; n. 113/1996).
Appare, pertanto, correttamente adottato il diniego opposto dalla Prefettura di Verona all’istanza per la concessione della cittadinanza, fondato sull’irreperibilità anagrafica del ricorrente durante parte del periodo decennale contemplato dal più volte citato art. 9.
Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 settembre 2008.