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Corte di Cassazione: Sentenza n.39228 del 28 ottobre 2011

Da quando decorre il termine di prescrizione del reato di maltrattamenti in famiglia? Secondo la Cassazione, trattandosi di reato abituale, la prescrizione decorre dall'ultimo episodio di maltrattamento (sentenza 28 ottobre 2011, n. 39228)

Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato abituale e pertanto la prescrizione decorre dall'ultimo episodio di maltrattamento

 

Ragioni della decisione

 

1. Avverso la sentenza con cui in data 15.2.2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sua condanna deliberata dal locale Tribunale il 28.3.2007, per il delitto di maltrattamenti in danno della moglie B. ritenuto consumato fino all’aprile 2004, ricorre (…) a mezzo del difensore fiduciario deducendo:

- erronea applicazione dell’art. 572 c.p. e mancanza di motivazione, perché la Corte distrettuale avrebbe argomentato solo sul dolo di sopraffazione ma non sull’obiettiva sussistenza dell’abitualità di condotta; il peculiare rapporto tra i coniugi, descritto come di tipo sadomasochista con molteplici inversioni di ruolo, sarebbe incompatibile con continue sistematiche ed unilaterali vessazioni;

- erronea applicazione della prescrizione del reato, che avrebbe dovuto escludere dalla valutazione probatoria i singoli fatti pregressi, sì da escludere che quelli residui potessero integrare il requisito dell’abitualità: nella specie avrebbero dovuto essere esclusi tutti gli episodi di ingiurie e percosse collocati temporalmente prima dell’agosto 2003 (tenuto conto della data della sentenza d’appello);

- vizi di motivazione in merito alle censure mosse con l’atto d’appello, in ordine alla credibilità della B. con particolare riferimento alle sue azioni civili ed alle denunce indicative del suo interesse anche patrimoniale, nonché alle dichiarazioni sulle ragioni del matrimonio con risposte della Corte distrettuale ‘non pertinenti, all’incompatibilità tra il carattere della donna della donna, quale descritto anche in sentenza ed il ruolo di abituale vittima; ai riscontri quanto alle dichiarazioni testimoniali ed ai documenti sanitari;

- vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in ordine al diniego dell’attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. ed al beneficio della non menzione; erronea applicazione della legge processuale in ordine alla valutazione equitativa del danno morale risarcito, secondo il ricorrente preclusa laddove consentirebbe quantificazioni in assenza di puntuale indicazione ed allegazione delle ragioni che fonderebbero il danno morale.

1.1 Il difensore ha depositato memoria, in particolare a sostegno della non configurabilità del reato in relazione alle sole due condotte che dovrebbero considerarsi non prescritte.

2. Il primo ed il terzo motivo sono infondati perché, pur richiamando lo schema formale dei soli vizi, ammessi nel giudizio di legittimità, in realtà svolgono entrambi deduzioni volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio in termini diversi da quelli, tra loro conformi, cui sono giunti i Giudici dei due gradi di merito.

La Corte d’appello, in particolare, dopo aver dato puntuale conto delle doglianze difensive (pag. l)., ha espressamente motivato sull’attendibilità della persona offesa pur nello specifico contesto evidenziato dai motivi d’appello, confrontandosi in particolare con il tema dei ricorsi per separazione ed i loro contenuti, la querela e le richieste economiche; sulla peculiarità del rapporto tra moglie e marito e sugli aspetti definiti di sadomasochismo, spiegando perché quella peculiarità non era incompatibile con le condotte ascritte all’imputato e perché il carattere anche non remissivo della donna non evitasse una sua situazione di debolezza e fragilità nei confronti del marito; sulla sussistenza di riscontri esterni rispetto al punto delle conseguenze di condotte di obiettiva violenza; sul legame unitario anche in ordine al dolo di maltrattamenti, tra i singoli episodi, sorretto da un atteggiamento mentale di vero e proprio disprezzo nei confronti della moglie, per le ragioni aveva dato luogo al loro matrimonio, ed il contesto che aveva dato luogo al loro matrimonio protrattosi per tutta la durata della convivenza. Si tratta di un apprezzamento articolato, che si salda a quello pure specifico del giudice di primo grado, non incongruo agli atti richiamati, attento al confronto con le doglianze di impugnazione, in gran parte riproducibili prospettazioni (già esaminate e disattese dal Tribunale) sorretto da motivazione non apparente e immune soli vizi - di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano nel giudizio di legittimità. E poiché, come noto, alla corte di cassazione compete non la scelta tra la più opportuna o adeguata ricostruzione dei fatti, ma solo la verifica logico/giuridica della decisione dei Giudici del merito, ogni censura che in realtà costituisce critica alla ricostruzione ed all’apprezzamento del fatto non può trovare ingresso.

Infondato è anche il secondo motivo. In sintesi, il ricorrente pare sostenere che la prescrizione dovrebbe coprire, e quindi vanificare anche storicamente, le condotte concretizzatesi prima dell’agosto 2003, prescindendo dalla loro eventuale autonoma rilevanza penale, sicché le condotte successive andrebbero valutate nella loro assoluta ed esclusiva storicità, senza tener conto alcuno della pregressa vicenda: da qui, in particolare l’impossibilità - di tener conto delle condotte precedenti per apprezzare la riconducibilità delle condotte consumate nel periodo successivo alla data di prescrizione alla caratteristica incriminatrice dell’ abitualità. La tesi è, appunto, infondata. Come già sostenuto da autorevole dottrina, il delitto di maltrattamenti è, come ogni reato abituale, “reato di durata”, sicché mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti: per questo, per i reati abituali “il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell’ultima condotta tenuta (la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza”) - Fatti/condotte che, insieme tra loro, costituiscono il maltrattamento, possono singolarmente avere pure autonoma rilevanza penale, costituendo così ipotesi di reati concorrenti.

Quando tali condotte, di autonoma concorrente rilevanza penale risultano consumate in un periodo tempo antecedente a quello di prescrizione del singolo reato (concorrente) cessano di avere rilevanza penale quanto a tale titolo autonomo (concorrente, ma non vengono affatto ‘cancellate’ o dissolte nella loro storicità, da tale prescrizione, mantenendo quindi piena rilevanza in relazione al diverso titolo costituito dal delitto di maltrattamenti, per il quale la prescrizione appunto, non decorre se non dall’ultima condotta idonea a suffragare/integrare una componente di tale fattispecie. In altre parole, e per mutuare la felice locuzione della richiamata dottrina, quando alcuna condotta costituisce anche autonomo reato, altro dall’art. 572 c.p., la prescrizione del primo non determina affatto una interruzione fattuale tale da determinare ed imporre la decorrenza di una nuova “serie minima di rilevanza”, quanto al diverso reato di maltrattamenti, con le conseguenze propugnate dal ricorrente.

Né su tale ricostruzione sistematica ha rilevanza la disciplina introdotta dalla legge 251/2005. L’estensione dell’innovazione li prevista per il reato continuato anche al reato abituale, pur sostenuta da parte della dottrina, pare muovere dal presupposto, invero proposto in termini sostanzialmente apodittici, che la struttura del reato abituale sia più simile a quella del reato continuato, piuttosto che a quella del reato permanente. Ma è proprio il delitto di maltrattamenti che, potendo constare anche di condotte prive di autonoma rilevanza penale e tuttavia dimostrative della sussistenza e poi permanenza di un contesto oggettivo e soggettivo di maltrattamento, segna l’evidente differenza non solo con la struttura del reato continuato (dove ogni condotta ha necessariamente una specifica e delineata, anche temporalmente, rilevanza penale) ma pure con la ratio della innovazione introdotta dalla legge 251, che se trova giustificazione (in termini di razionalità della scelta, non necessariamente della sua univocità) per il reato continuato, non certo per caso non è stata estesa anche al reato permanente, come pure avrebbe in ipotesi potuto farsi (ben potendosi astrattamente azionare anche alle condotte permanenti, pur tutte rilevanti a configurare l’unico reato. E del resto, che un medesimo fatto possa essere apprezzato, dal punto di vista della legge penale in plurimi modi e con diverse conseguenze anche sul piano della disciplina sanzionatoria complessiva, anche nelle sue implicazioni in ambito di prescrizione, risulta evidente, sol che si pensi all’ipotesi della rapina commessa con oggetto atto a offendere, dove nel caso di contestazione autonoma dell’aggravante e poi della contravvenzione, la (frequente) prescrizione della seconda mai potrebbe determinare conseguenze sulla sussistenza della rilevanza penale del fatto ai diversi fini della circostanza aggravante.

Il motivo sul trattamento sanzionatorio è diverso da quelli consentiti, perché - a fronte di motivazione specifica e non apparente della Corte d’appello su entrambi i punti, con indicazione di parametri congrui agli assunti cui perviene su di essi (p.4) - si risolve in censure di merito.

L’ultimo motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stata la questione proposta specificamente, nei termini ora presentati, negli originari motivi d’appello, che si dolevano solo della sopravvalutazione del danno (pag. 16)

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle tariffe professionali e dell’attività prestata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2300,00 oltre iva e cpa.

 

Depositata in Cancelleria il 28.10.2011

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