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Corte di Cassazione: Sentenza n.16301 del 30 novembre 2007

Il Tribunale per i minorenni ha la competenza ad autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare straniero per esigenze primarie del minore (Cassazione, sentenza 30 novembre 2007, n. 16301)

Fatto e diritto

l. Il Ministero dell'Interno impugna per cassazione il decreto della Corte di appello di Firenze in data 19 maggio 2006, confermativo del reclamato decreto 12 ottobre 2005 del Tribunale della stessa città, con il quale in ragione della rilevata non conformità del permesso di soggiorno, "per motivi di salute e senza facoltà di svolgimento di attività lavorativa", rilasciato dal Questore di Firenze a Noura E. F. , rispetto al dictum del Tribunale dei minorenni che, con decreto del 7 luglio 2005, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/98, aveva viceversa "autorizzato la permanenza in Italia per anni due" della predetta E. F. , "con facoltà di lavoro per provvedere alla cura ed educazione del figlio minore" qui residente era stato, conseguentemente ordinato, da quel Tribunale, all'autorità amministrativa, il rilascio, all'interessata, di altro permesso di soggiorno, di contenuto corrispondente a quello del riferito provvedimento autorizzatorio del Giudice dei minori.

L'intimata non si è costituita.

2. Il ricorso viene all'esame di queste Sezioni unite per la soluzione della questione di giurisdizione, pregiudizialmente (nel suo primo motivo) prospettata dal Ministero. Secondo il quale - avendo lamentato la E. F. la mancata puntuale esecuzione data dall'Amministrazione al giudicato formatosi [sia pure allo stato] in relazione al (non impugnato) decreto del Tribunale dei minorenni di Firenze la cognizione della controversia sarebbe spettata al G.A., quale giudice dell'ottemperanza ex art. 37, comma primo, l. n. 1034/1971 ovvero, alternativamente, quale giudice competente "in via esclusiva" a conoscere delle "questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato", come espressamente, appunto, ora previsto dall'art. 21 septies, comma 2, della l. 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della recente legge 2005 n. 15.

3. L'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. è però infondata in entrambe le riferite due sue, pur suggestive, formulazioni.

3/1. Non pertinente è, in primo luogo, in questo caso, la prospettazione di una vis atractiva del "giudizio di ottemperanza", di cui già all'art. 27 n.. 4 del T.U. di legge sul Consiglio di Stato e poi al citato art. 17 della legge sui Tar n. 1034/1971.

E' ben vero, infatti, che con la previsione di detto peculiare giudizio (che configura un'ipotesi paradigmatica, di giurisdizione speciale amministrativa c.d. "di merito" in ragione di concorrenti poteri di amministrazione attiva attribuiti al giudicante) il legislatore ha inteso appunto riservare al G.A. come sostenuto dall'Avvocatura la cognizione delle controversie in cui l'interessato reclami l'effettiva attribuzione dell'utilità concreta riconosciutagli come dovuta con precedente giudicato [del G.O. o del G.A.] ma che egli non abbia ancora conseguito per l'inerzia del l'Amministrazione che a quel giudicato avrebbe dovuto dare attuazione.

Ma ciò appunto postula, per un verso, che il giudicato, di che trattasi, non sia, evidentemente, direttamente di per sé attributivo dell'utilità in questione e, per altro verso, che occorra ancora, ai fini ed agli effetti di una tale attribuzione, una attività della P.A., di natura provvedimentale, tale per i profili di discrezionalità che ne connotino le forme di sua esplicazione (e che vadano transitivamente a connotare la decisione del giudice dell'ottemperanza che sia chiamato a sostituirsi alla amministrazione attiva, rimasta inerte o che non abbia dato esatta esecuzione al precedente giudicato).

Entrambi tali presupposti che radicano, dunque, la speciale giurisdizione del G.A. qui invocata dal Ministero - non ricorrono, però, nel caso di specie.

Nel quale, al contrario:

  • per un verso, in ragione del peculiare e pregnante rilievo che (nel quadro di tutela della unità familiare) assumono gli interessi, in particolare, del minore straniero che si trovi in Italia, il legislatore, con la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 31 d.lgs. n. 286/98 cit., ha attribuito al Tribunale dei minorenni (giudice naturale di quegli interessi) la competenza ad autorizzare esso direttamente (con provvedimento quindi a tali effetti di per sé autosufficiente) "l'ingresso o la permanenza", per dati periodi, nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore stesso;
  • e, per altro verso, il permesso di soggiorno - che, a seguito della ricevuta comunicazione della autorizzazione del Tribunale, al Questore è demandato di rilasciare costituisce mero atto dovuto (di "adempimento", secondo la testuale dizione del menzionato art. 31), privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità (non potendo esso che riflettere contenuto, durata e condizioni di quella già concessa autorizzazione) e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione appunto lavorativa, la prova, da parte dello straniero familiare del minore, del titolo autorizzatorio, di cui è già comunque in possesso per dictum iudicis.

Per cui è conseguente che, in caso di mancato o (come nella specie) inesatto o incompleto rilascio di un tale documento certificativo da parte dell'Autorità, sia lo stesso Giudice deputato alla tutela dei minori (e, comunque, l'A.G.O.) a conoscere delle doglianze dell'interessato: con poteri, in via eccezionale, anche ordinatori nei confronti della P.A., ai fini di effettiva, più completa e tempestiva tutela degli interessi del minore (che abbia necessità dell'assistenza del proprio familiare), non derivando da ciò interferenza alcuna del G.O. in sfere riservate all'esplicazione di poteri che possano definirsi discrezionali dell'Amministrazione.

3/2. Né rileva in contrario, il richiamo anche esso non pertinentemente operato dall'Avvocatura alla giurisdizione esclusiva del G.A., quale di recente introdotta dall'art. 14 l. 2005 n. 15, in tema di controversie relative a "provvedimenti elusivi di un giudicato", atteso, appunto, che il permesso che il Questore è tenuto a rilasciare al familiare del minore straniero per certificare il suo diritto all'ingresso o permanenza in Italia in conformità a quanto disposto dal Tribunale ordinario - non è, per quanto sin qui detto, atto amministrativo di natura provvedimentale. 3/3. Va, conclusivamente, in ogni sua parte respinto il primo motivo della odierna impugnazione, risolvendosi la questione di giurisdizione, in esso coinvolta, con declaratoria della giurisdizione del G.O.

4. Viene a questo punto in esame la censura, subordinatamente formulata nel merito con il residuo secondo mezzo dello stesso ricorso, a tenore della quale non rileverebbe, nella specie, la difformità del permesso di soggiorno in questione rispetto ad una decisione del Tribunale dei minorenni, che si assume in realtà non opponibile all'Autorità amministrativa, perché adottata senza integrazione del contraddittorio, nel giudizio a quo, nei confronti del Ministero dell'Interno, asserito "contraddittore necessario".

Anche tale motivo impugnatorio è però infondato.

Atteso che, nel quadro di disciplina del giudizio camerale di autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia di familiari di minore straniero quale costituito dal combinato contesto degli art. 31 d.lgs. n. 286/98; 38, commi terzo e quarto, disp. att. c.p.c. e 68 d.l. 1983 n. 184 non è previsto l'intervento del Ministero dell'interno né la presenza di alcun'altra autorità amministrativa, essendo chiamato a parteciparvi, come unica parte pubblica (come poteri anche impugnatori), il P.M. (cfr. gia Sez. I^ n. 17194/03).

5. Il ricorso va dunque integralmente respinto.

6. Non v'è luogo a provvedimenti sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata, vittoriosa, qui svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte, a Sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del G.O.

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