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Decreto Legislativo n.46 del 26 febbraio 1999
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Viste, in particolare, la lettera a) nella parte in cui prevede l'affidamento ai concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali; nonche' le lettere f), g), h), numeri da 1) a 6), ed i) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 1.
Partizioni

1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono introdotte le seguenti partizioni interne:

a) prima dell'articolo 1: "Capo I - Versamenti diretti";

b) dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10: "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 2.
Definizioni

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".

Art. 3.
Oggetto e specie dei ruoli

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Oggetto e specie dei ruoli). - 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

 

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

 

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione.".

Art. 4.
Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:

"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".

Art. 5.
Iscrizioni nei ruoli straordinari

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.".

Art. 6.
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.".

Art. 7.
Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:

"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".

Art. 8.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".

Art. 9.
Interessi per dilazione di pagamento

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento";

b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".

Art. 10.
Consegna del ruolo al concessionario

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.".

Art. 11.
Cartella di pagamento

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".

Art. 12.
Notificazione della cartella di pagamento

1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.".

Art. 13.
Modalita' di pagamento

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.".

Art. 14.
Interessi di mora

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.".

Art. 15.
Sospensione amministrativa della riscossione

1. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.".

Art. 16.
Riscossione coattiva

1. Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Titolo II

RISCOSSIONE COATTIVA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 46 (Delega ad altro concessionario). - 1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e' eseguito al delegato.

Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). - 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tassa e diritto.

2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

Capo II

Epropriazione forzata

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.

2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati). - 1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

 

Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). - 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Art. 54 (Intervento dei creditori). - 1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). - 1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo). - 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). - 1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

Art. 58 (Opposizione di terzi). - 1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore.

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;

c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Art. 59 (Risarcimento dei danni). - 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). - 1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

Art. 63 (Astensione dal pignoramento). - 1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Art. 64 (Custodia dei beni pignorati). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.

2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

Art. 65 (Notifica del verbale di pignoramento). - 1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Art. 67 (Incanto anticipato). - 1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.

Art. 68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

Art. 69 (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.

Art. 70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie). - 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.

Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni). - 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). - 1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). - 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

Art. 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). - 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.

2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Art. 78 (Avviso di vendita). - 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

Art. 79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). - 1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Art. 81 (Secondo e terzo incanto). - 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

Art. 82 (Versamento del prezzo). - 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.

 

Art. 83 (Progetto di distribuzione). - 1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

Art. 84 (Distribuzione della somma ricavata). - 1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.

Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato). - 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non puo' essere inferiore a sei mesi.

3. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

Capo III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Capo IV

Procedure concorsuali

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Art. 87 (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Se il debitore e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.

Art. 88 (Ammissione al passivo con riserva). - 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

Art. 89 (Esenzione dell'azione revocatoria). - 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

Art. 90 (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata). - 1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

Capo II

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 17.
Entrate riscosse mediante ruolo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.
Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.

Art. 19.
Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi

1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15-bis, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.

Art. 20.
Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato

1. Le disposizioni contenute negli articoli 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

Art. 21.
Presupposti dell'iscrizione a ruolo

1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

Art. 22.
Decreti di attuazione

1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.

2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 23.
Termini di decadenza

1. Le disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano esclusivamente alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 24.
Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provedimento di sospensione al concessionario.

8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Art. 25.
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali

1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.

2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Art. 26.
Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi

1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Art. 27.
Accessori dei crediti previdenziali

1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", e' aggiunto il seguente: "27,".

Art. 28.
Sospensione amministrativa della riscossione

1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 29.
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie

1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.

2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

3. Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.

Art. 30.
Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare

1. La disposizione prevista dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

Art. 31.
Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali

1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Art. 32.
Riscossione spontanea a mezzo ruolo

1. La riscossione spontanea mediante ruolo viene effettuata nel numero di rate previsto nelle disposizioni relative alle singole entrate; le modalita' di formazione dei relativi ruoli sono stabilite con il decreto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.
Modifica dell'art. 2752 del codice civile

1. Nell'art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.";

b) il secondo comma e' soppresso.

Art. 34.
Modifica dell'art. 2771 del codice civile

1. Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il privilegio previsto nel primo comma e' limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".

Art. 35.
Denominazioni

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "esattore" e "esattoria" sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: "concessionario".

Art. 36.
Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.

3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.

8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 37.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articolo 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Art. 38.
Norma di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;

b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, gia' disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 39.
Entrata in vigore

Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999.

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