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Successioni: dichiarazione e imposte

Pubblicata in: Eredità e successioni

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Ecco come effettuare la dichiarazione di successione ed il pagamento delle imposte.

  1. La dichiarazione di successione
  2. Chi deve presentare la dichiarazione di successione
  3. Chi deve pagare le imposte sulle successioni
  4. Quanto si paga per le imposte di successione
  5. Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"
  6. Calcolo del valore catastale
  7. Donazioni: quanto si paga per le imposte

La dichiarazione di successione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) e presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23.

Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell'eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

Chi deve pagare le imposte sulle successioni

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di successione gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

  • beni immobili e diritti reali immobiliari;
  • azioni e quote di partecipazione al capitale di società;
  • obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
  • aziende;
  • crediti e denaro;
  • beni mobili.

Quanto si paga per le imposte di successione

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L'imposta di successione è determinata applicando aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

  • 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
  • 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
  • 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.
Dal 1° gennaio 2007, è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge).
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa".

Calcolo del valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

  • 110, per la prima casa;
  • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
  • 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

Donazioni: quanto si paga per le imposte

La base imponibile per l'applicazione dell'imposta è pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

  • 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
  • 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Dal 1º gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.

Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:

  • l'imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell'immobile;
  • l'imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'1% del valore dell'immobile.

In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto.

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