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Naspi: indennità mensile di disoccupazione

Pubblicata in: Lavoro e previdenza

Come chiedere la Naspi in caso di disoccupazione involontaria a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa

  1. Cos'è la Naspi
  2. Requisiti
  3. Come presentare la domanda
  4. Pagamento della Naspi

Cos'è la Naspi

La Naspi è una prestazione economica, istituita il 1 maggio 2015, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

Nella categoria dei lavoratori che hanno diritto alla Naspi sono compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Non sono compresi invece i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali vige una specifica normativa; i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Requisiti

I requisiti per ottenere la Naspi sono:

  • disoccupazione involontaria; 
  • requisito contributivo;
  • requisito lavorativo.

Disoccupazione involontaria

Lo stato di disoccupazione involontaria che dà diritto alla Naspi sussiste nei seguenti casi:

  • licenziamento
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, come sostituito dall'articolo 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
  • dimissioni per giusta causa. L'ipotesi di dimissioni per giusta causa sussiste allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (Corte Costituzionale sentenza n. 269/2002; Circolare INPS n. 97/2003). L'INPS ha precisato con successiva circolare n. 163/2000 che costituiscono giusta causa di dimissioni le seguenti ipotesi esemplificative: 
    • mancato pagamento della retribuzione;
    • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; 
    • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; 
    • mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
    • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
    • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
    • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985);
    • trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Requisito contributivo

Oltre a quanto sopra, sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili: 

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e Naspi versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale); 
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa: 

  • i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; 
  • i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; 
  • i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore; 
  • i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità; 
  • i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970; 
  • i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati, con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Requisito lavorativo

Sono necessarie, inoltre, almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.

Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione.

Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.

Alcuni eventi determinano l'ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione: 

  • malattia e infortunio sul lavoro; 
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; 
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all'inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; 
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione; 
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all'articolo 31 della Legge n. 300/1970; 
  • periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità.Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

La domanda deve essere presentata online sul sito INPS o in alternativa, tramite contact center o soggetti intermediari.

Pagamento della Naspi

L'indennità di disoccupazione Naspi spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).

La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro).

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

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