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Il ricongiungimento familiare

Pubblicata in: Immigrazione

Ingresso e permesso di soggiorno per i familiari: documenti necessari e modalità per chiedere il ricongiungimento familiare

  1. Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?
  2. I documenti necessari
  3. Come si chiede il ricongiungimento familiare?

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

Gli stranieri presenti in Italia titolari di regolare permesso di soggiorno possono chiedere il ricongiungimento familiare per:

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, che non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di invalidità totale
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi documentati motivi di salute.

Il richiedente deve avere un reddito minimo annuo non inferiore all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere; raddoppiato per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Pertanto, prendendo come base di riferimento l'anno 2010, saranno necessarie le seguenti soglie di reddito in Euro:

richiedente = 5.349,89

1 familiare = 8.024,58

2 familiari = 10.699,78

3 familiari = 13.374,47

4 familiari = 16.049,67

2 o più minori= 10.699,78

2 o più minori e un familiare = 13.374,47

Se il ricongiungimento riguarda due o più minori di anni 14 oppure due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria è sufficiente il doppio dell'assegno.

La Cassazione ha chiarito che ciò che conta ai fini del ricongiungimento non è il reddito prodotto precedentemente, bensì la dimostrazione da parte dello straniero della possibilità di produrre, su base annua, attraverso il proprio lavoro, il reddito necessario. Tale possibilità può maturare anche nel corso del procedimento (Cassazione, sentenza dell'8 aprile 2004, n. 6938).

Il reddito di riferimento è il reddito imponibile lordo.

I documenti necessari

Sono necessari i seguenti documenti:

sull'alloggio

  • certificato che attesti che l'alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità, accertati dai competenti uffici comunali. Se lo straniero è ospite nell'appartamento di terze persone, è necessaria la dichiarazione di ospitalità redatta dal titolare dell'appartamento su modello "T2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
  • da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su modello "S1" (originale e fotocopia),
  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

sul reddito

  • dichiarazione dei redditi/CUD

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.

Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.

Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di "a carico" deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

A favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne dovrà essere presentata una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto dei Ministro della Salute.

Sul rapporto di parentela, età e stato di salute

Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.

Come si chiede il ricongiungimento familiare?

Lo straniero in Italia deve presentare la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico dell'Immigrazione del luogo in cui risiede, unitamente ai documenti sopra indicati.

Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.

Lo Sportello Unico deve rilasciare il nulla osta entro 180 giorni dalla richiesta.

Altrimenti, decorsi 180 giorni, il familiare all'estero potrà esibire all'Ambasciata o al Consolato italiano all'estero copia della ricevuta della domanda presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico.

In questo modo potrà ottenere il visto di ingresso.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare deve chiedere allo Sportello Unico il permesso di soggiorno, altrimenti sarà considerato irregolarmente presente in Italia.

Con il permesso di soggiorno per motivi familiari potrà lavorare, iscriversi a corsi scolastici, accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

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