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Il concordato preventivo

Pubblicata in: Diritto civile

Effetti del concordato preventivo e applicabilità delle norme sul fallimento

Gli effetti del concordato preventivo in generale

Gli effetti del concordato preventivo sono disciplinati dagli articoli 167, 168 e 169 della Legge Fallimentare.

A differenza di quanto accade in caso di fallimento:

durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale

Questo, però, non significa che il debitore conservi completamente la sua autonomia durante il concordato.
L'articolo 167 della Legge fallimentare, infatti, prevede una serie di atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato.

Possiamo distinguere, quindi, tra atti che il debitore può compiere senza autorizzazione, e atti per i quali, invece, l'autorizzazione è necessaria. 

Si tratta, in definitiva, di una divisione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e  altri atti, che seppure non abbiano sempre questa qualità, possono potenzialmente violare la par condicio tra i creditori. Vediamo questi ultimi atti.

 

atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato.
La mancata autorizzazione rende gli atti compiuti inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato
i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni
gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione

Come già detto, la mancanza dell'autorizzazione comporterà l'inefficacia relativa dell'atto; ciò vuol dire che l'atto è comunque valido, e solo i creditori anteriori al concordato potranno agire per far dichiarare la detta inefficacia.

Potrebbe darsi che il tribunale nell'ammettere il debitore alla procedura, o anche dopo tale provvedimento, ritenga che gli atti di cui abbiamo parlato in tabella, se di modesto valore, non possono realmente danneggiare la par condicio tra i creditori; in tal caso fissa con decreto il valore di detti atti che il debitore può compiere senza chiedere l'autorizzazione al tribunale.

Gli effetti della  richiesta di concordato nei confronti dei creditori

Durante la procedura, e cioè dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino al decreto di omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sotto pena di nullità, sul patrimonio del debitore (articolo 168 così come modificato dal Decreto Legge n. 83/2012).

Le prescrizioni che tali domande avevano interrotto rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori, poi, non possono acquisire diritti di prelazione, con efficacia rispetto agli altri creditori, salva autorizzazione del giudice nei casi dell'articolo 167.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Nel caso le azioni siano state già presentate, la nullità opera con efficacia retroattiva.
Per le azioni esecutive, ci si riferisce alle esecuzioni volte ad ottenere la soddisfazione del credito pecuniario, ma non a quella relativa all'esecuzione volta a far concludere un contratto in caso di inadempimento del preliminare (articolo 2932 del Codice civile). Il divieto di azioni cautelari è stato invece introdotto dal Decreto Legge n. 83/2012, che ha modificato l'articolo 168.

Si possono proporre, invece, le azioni di cognizione nei confronti del debitore innanzi al giudice normalmente competente per il merito.

Altro effetto importante del concordato omologato, riguarda il caso in cui questo sia poi risolto o annullato, e, successivamente, sia stato dichiarato il fallimento dell'imprenditore che l'aveva chiesto. 

Gli effetti particolari riguardano l'azione revocatoria e i crediti che siano regolarmente sorti durante il concordato di seguito precisati:

sorte degli atti compiuti in esecuzione del concordato rispetto alla revocatoria fallimentare
(art. 67 l.f. comma 2 lett.e)
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti ad azione revocatoria da parte del curatore nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore che ha chiesto il concordato

sorte dei crediti regolarmente sorti durante la procedura di concordato
(es. il credito verso nuovi fornitori)

sono considerati prededucibili ex art. 111 comma due l.f. che li comprende tra quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalle legge fallimentare

Come si vede, questi effetti del concordato, andato però a monte, sono una motivazione ulteriore per creditori per accettarlo, e uno stimolo per coloro che hanno rapporti con l'imprenditore durante il concordato a fargli credito.

Il Decreto Legge n. 83/2012 ha introdotto una importante novità in merito agli effetti del concordato; l'articolo 169 bis, introdotto dal citato d.l. interviene sulla disciplina dei contratti in corso di esecuzione.
Si è stabilito che nella domanda di concordato il debitore può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Lo stesso debitore può anche chiedere di essere autorizzato alla sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento del contratto non si estende, però, alla eventuale clausola compromissoria in esso contenuta. Nel caso di accoglimento della richiesta del debitore, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Sono esclusi da questa disciplina i rapporti di lavoro subordinato, i contratti di cui articolo 72 ter, comma 8, e ai contratti di locazione di immobili.
Gli altri effetti del concordato sono regolati dall'articolo 169 della Legge fallimentare che si riporta in gran parte alle regole previste in caso di fallimento. Vediamo di seguito quali sono le norme applicabili.

norme sul fallimento applicabili in caso di concordato preventivo
Art. 45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento ("Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori").
Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari (" La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.")
Art. 56. Compensazione in sede di fallimento ("I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.")
Art. 57. Crediti infruttiferi ("I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito")
Art. 58. Obbligazioni e titoli di debito ("I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio")
Art. 59. Crediti non pecuniari ("I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento")
Art. 60. Rendita perpetua e rendita vitalizia ("Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento")
Art. 61. Creditore di più coobbligati solidali ("Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito")
Art. 62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto ("Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto")
Art. 63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia ("Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta")

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