Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite

Pubblicata in: Diritto civile

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione della casa familiare e di uso del mobilio

  1. Diritto di abitazione e di uso
  2. I presupposti del diritto

Diritto di abitazione e di uso

L'articolo 540, comma 2, del Codice civile attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.

Questa previsione è stata introdotta dalla riforma del 1975 al fine di garantire al coniuge superstite una particolare tutela successoria, coerente con la concezione di famiglia tutelata a livello costituzionale.

La residenza familiare

Oggetto del diritto di abitazione è la "casa adibita a residenza familiare".

La casa va identificata con riferimento al luogo dove si è svolta prevalentemente la vita familiare (articolo 144 del Codice civile).

Sono perciò escluse, ad esempio, le seconde case usate per la villeggiatura.

Può tuttavia accadere che la famiglia alterni sistematicamente periodi di dimora in due o più case, in relazione agli impegni lavorativi dei coniugi e al loro tenore di vita.

In tal caso, si ritiene che l'individuazione della casa adibita a residenza familiare debba essere fatta ricorrendo a criteri qualitativi, sia di carattere oggettivo, sia di carattere soggettivo.

Anche per la giurisprudenza casa familiare è quella in concreto adibita a residenza della famiglia, per cui si è esclusa tale qualificazione per la casa nella quale i coniugi, prima del decesso di uno di loro, avrebbero voluto trasferirsi ma di fatto ciò non è accaduto (Cassazione, sentenza del 27 febbraio 1998, n. 2159).

Il mobilio

Quanto all'oggetto del diritto di uso, esso si estende non soltanto al mobilio, ma anche a qualsiasi cosa mobile che si trovi nella casa in funzione dell'abitare.

Sono invece esclusi quei beni che, pur destinati alla funzione dell'arredare, costituiscono in realtà forme di investimento o strumenti per l'attività lavorativa, in relazione al tenore di vita della famiglia e alla professione svolta dal coniuge.

I presupposti del diritto

I diritti di abitazione e di uso spettano se ricorrono due condizioni al momento del decesso: appartenenza dei beni al defunto; sussistenza del vincolo matrimoniale.

Titolarità dei beni

L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso presuppone che la casa adibita a residenza familiare e i mobili che la corredano siano di proprietà del defunto o comuni al momento dell'apertura della successione.

Tale riferimento deve essere inteso in senso ampio, ossia comprensivo non solo del diritto di proprietà ma di qualunque diritto reale a contenuto più esteso di quelli di abitazione e di uso.

Secondo alcuni, comprenderebbe anche quelle situazioni spettanti agli assegnatari di alloggi a riscatto secondo la legislazione speciale.

Casa in comproprietà

La norma prevede che la casa e i mobili possano essere di proprietà esclusiva del defunto o almeno "comuni".

Si è posta la questione se tale comunione sia quella tra gli stessi coniugi o possa includere anche un terzo.

In giurisprudenza prevale l'orientamento secondo cui i diritti di abitazione e di uso possono trovare concreta realizzazione solo se la casa e l'arredamento appartenevano al de cuius, oppure in comunione a questi e all'altro coniuge (Cassazione, sentenza del 23 maggio 2000, n. 6691; Tribunale di Roma, sentenza del 26 marzo 2003).

Casa donata a terzi

La casa familiare può non essere più di proprietà del de cuius, perché da lui stesso donata a terzi: in tal caso, la possibilità di costituire il diritto di abitazione dipende dall'ammissibilità o meno dell'azione di riduzione.

Matrimonio

Il presupposto soggettivo per l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso è il rapporto di matrimonio sussistente al momento dell'apertura della successione.

Separazione legale

Tuttavia si discute in dottrina se i diritti di abitazione e di uso spettino anche al coniuge legalmente separato (purché, naturalmente, senza addebito) o separato di fatto.

Secondo l'opinione prevalente, la risposta deve essere positiva, tranne nell'ipotesi in cui, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi.

Ma vi è anche chi ritiene che la norma, dopo la separazione, sia di regola inapplicabile, in quanto, non coabitando più i coniugi, non esiste alcuna residenza familiare; farebbe eccezione soltanto il caso in cui al coniuge superstite fossero stati affidati i figli e in dipendenza di ciò gli fosse stata assegnata la casa familiare.

La giurisprudenza ha negato al coniuge, allontanatosi dalla casa familiare e che abbia costituito altrove la propria residenza, l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso, sulla base della considerazione che in tal caso manca una "residenza familiare", e cioè la condizione voluta dalla legge per il sorgere stesso del diritto di abitazione (Tribunale di Foggia, sentenza del 30 gennaio 1993).

Convivente di fatto

Davanti alla Corte costituzionale è stata inoltre portata la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 540, comma 2, del Codice civile, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio tra i componenti della famiglia del defunto aventi diritto di abitazione sull'alloggio comune.

La domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto l'estensione del campo di operatività della norma a favore del convivente more uxorio presupporrebbe l'inserzione di questi tra i legittimari, con una modifica dell'istituto dal punto di vista funzionale (Corte Costituzionale, sentenza del 26 maggio 1989, n. 310).

Sulla questione, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2017, n. 10377, secondo cui, al di fuori delle ipotesi di convivenza disiplinate dalla Legge n. 76/2016, il convivente non ha titolo per restare nella casa del compagno deceduto

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.