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Debiti con Equitalia: è possibile estinguerli per compensazione

Pubblicata in: Tributi e riscossione

I debiti con Equtalia possono essere estinti mediante compensazione con crediti verso la Pubblica Amministrazione e con crediti erariali in base al Decreto Legge n. 78/2010

Compensazione con crediti verso la pubblica amministrazione

Il contribuente che abbia debiti con Equitalia, di natura tributaria, previdenziale o assistenziale, ha la possibilità di estinguerli mediante compensazione con eventuali crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Questa possibilità è stata introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, che appunto prevede la compensazione tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti e debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2012.

Il credito deve quindi essere certificato. La certificazione deve essere effettuata attraverso l’apposita piattaforma telematica del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all’indirizzo internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml (secondo le modalità previste dai decreti dell’Economia del 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012).

Una volta ottenuta la certificazione, questa andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea o riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica, indicando, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, quelli che si intendono estinguere.

Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento.

Compensazione con crediti erariali

Il contribuente ha anche la possibilità di compensare i propri debiti con crediti per imposte erariali (ad esempio: crediti Irpef, Ires, Iva ecc.), sempre in base al Decreto Legge n. 78/2010.

Questa possibilità però ha dei limiti.

C'è infatti il divieto di compensazione se esistono debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Sopra 1.500 euro, quindi, i contribuenti dovranno prima estinguere eventuali debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, dopo di che potranno utilizzare il credito residuo in compensazione.

Inoltre, sempre per effetto del Decreto Legge n. 78/2010 (e del successivo Decreto attuativo del Ministero economia e finanze del 10 febbraio 2011), il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse.

A tal fine, bisogna utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia uno specifico modulo con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.

In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro tre giorni dal conferimento della delega di pagamento se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

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