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Assegno familiare: a chi spetta

Pubblicata in: Lavoro e previdenza

Requisiti e procedura per chiedere gli assegni familiari

L'assegno familiare (diverso dall'assegno al nucleo familiare) è una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Chi ha diritto all'assegno

L'assegno familiare spetta ai seguenti soggetti:

  1. coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. piccoli coltivatori diretti;
  3. titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per quali familiari si può chiedere l'assegno

L'assegno può essere chiesto per ogni familiare vivente a carico che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all'IRPEF.

Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

  1. il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  2. i figli o equiparati anche se non conviventi:
    • di età inferiore a 18 anni;
    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
    • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  3. i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
    • di età inferiore a 18 anni;
    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
    • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  4. gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
  5. i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il requisito del reddito

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.


Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail
  • le pensioni di guerra
  • le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.

Come si richiede l'assegno

La domanda deve essere inoltrata all'INPS, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
La richiesta degli assegni familiari da parte dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni, deve essere fatta sul modulo CD/CM 71 TP.
I piccoli coltivatori diretti, devono invece presentare il mod. Prest./Agr.21 TP AF.
Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).

N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

Quanto spetta

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni familiari è pari a Euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi
Per i pensionati l'importo degli assegni familiari è di Euro 10,21 per ogni persona a carico.

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