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Visto di ingresso per turismo: è necessario avere un centro di interessi nel Paese di origine

Pubblicato in: Immigrazione

Chi chiede il visto di ingresso per turismo deve dimostrare di avere un centro di interessi nel Paese d’origine.

Il Tar del Lazio, Sez. Roma I Quater, con sentenza breve del 21 gennaio 2010, n. 700, ha respinto il ricorso di una cittadina di Shanghai che aveva chiesto al Consolato italiano il visto per il turismo senza dimostrare di avere nel suo paese una famiglia e un lavoro.

Secondo i giudici, infatti, “è legittimo il diniego del visto d’ingresso per turismo, qualora il richiedente non sia in grado di dimostrare il possesso di presupposti tali per i quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c. d. rischio migratorio”.

Tale interesse può essere desunto da diverse circostanze quali, ad esempio, l’esistenza di significativi legami familiari, l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.

In assenza di elementi da cui possa desumersi che lo straniero abbia un centro di interessi nel Paese di origine, l'Amministrazione può legittimamente rifiutare il visto di ingresso.

In particolare, il TAR ha fatto riferimento alle seguenti norme.

L'articolo 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall’art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, prevede, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).

Nello stesso senso l’articolo 4, comma 3, d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.

L'articolo 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”.

Secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:

  1. adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
  2. il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
  3. la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

La direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.

 

 

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