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Violenza familiare e ordini di protezione

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

In caso di violenza da parte del coniuge o del convivente è possibile chiedere un ordine di protezione (ad esempio l'allontanamento dalla casa familiare)

Nel caso di violenza nelle relazioni familiari (ossia quelle tra genitori e figli, tra coniugi o tra conviventi), è possibile chiedere al Tribunale un ordine di protezione, così come prevede l'articolo 342 bis del Codice civile ("Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter").

L'ordine di protezione può consistere:

  • nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;
  • nell'ordine di allontanamento dalla casa familiare;
  • nell'imposizione di un assegno periodico in favore dei conviventi.

La richiesta di un ordine di protezione può determinare l'intervento dei servizi sociali o delle altre associazioni competenti per il caso specifico.

Se è in corso un procedimento per la separazione personale o per il divorzio dei coniugi, l'ordine di protezione potrà essere richiesto al Giudice del procedimento in corso.

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