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Vendita di immobili e sottrazione fraudolenta alle imposte

Pubblicato in: Diritto penale

La vendita di un immobile a ridosso di una cartella esattoriale può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

La vendita dei beni immobili da parte del contribuente, effettuata a ridosso del ricevimento di una cartella esattoriale, può integrare il reato di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000, che punisce la sottrazione fraudolenta all'azione di recupero dell'amministrazione fiscale (Cassazione, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 40442).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'elemento soggettivo del reato, ossia l'aver agito al solo fine di evitare l'esecuzione tributaria coattiva, può essere desunto da circostanze fattuali quali:

  • l'entità del patrimonio dismesso, laddove ad esempio, il contribuente si spogli di tutti o di quasi tutti i propri beni, conservando la proprietà solo su beni di modestissimo valore complessivo;
  • la tempistica della vendita, laddove avvenuta in prossimità dell'invio di una cartella esattoriale

La Cassazione precisa che non rileva il fatto che i debiti tributari richiesti risalgono ad annualità anteriori alla data di entrata in vigore della norma in questione.

E infatti, ciò che conta ai fini della configurabilità del reato, è il momento in cui è stato compiuto l'atto depauperativo del patrimonio, con la consapevolezza della possibilità che fosse azionata dal fisco la procedura coattiva (Cassazione, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 40442: "il fatto di reato si perfeziona con il compimento di una condotta commissiva consistente alternativamente nell'eseguire atti simulati di alienazione o nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sicché il momento consumativo del reato, una volta integrata la soglia di punibilità, coincide con la realizzazione degli atti depauperativi del proprio patrimonio dismessi con l'intento di pregiudicare le ragioni erariali").

La Cassazione ricorda altresì che il reato previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Cassazione, sentenza del 24 febbraio 2016, n. 13233).

Del resto, il reato previsto dall'articolo 11 citato è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione "al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte" (Cassazione, sentenza del 22 aprile 2015, n. 27143).

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