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Sentenze tributarie in materia catastale

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Dal 1 giugno 2016 le sentenze tributarie in materia catastale sono immediatamente esecutive - Impatto sui tributi locali

Immediata esecutività delle sentenze tributarie

A seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156/2015, a partire dal 1 giugno 2016, le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente o in materia di operazioni catastali, sono immediatamente esecutive anche se non passate in giudicato.

Il contribuente, quindi, può chiedere sin da subito l'aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passato in giudicato della sentenza e, quindi, anche in pendenza di appello o ricorso in Cassazione.

La nuova disciplina si applica, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 156/2015, per le sentenze depositate a decorrere dal 1 giugno 2016; mentre, per le sentenze depositate precedentemente al 1 giugno 2016 restano applicabili le disposizioni del previgente articolo 69 bis, per il quale l'aggiornamento degli atti catastali presuppone il passaggio in giudicato della sentenza ( Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione, Circolare n. 38/E/2015). 

Impatto sui tributi locali

Ci si chiede quale sia l'impatto della variazione catastale - da applicarsi immediatamente - sul calcolo dei tributi locali (IMU, TASI,...).

I tributi locali infatti sono calcolati sulla base dei dati presenti negli archivi catastali (articolo 13, comma 4, 13 Decreto Legge n. 201/2011: "Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile IMU è data dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento..."; articolo 13, comma 4, 13 Decreto Legge n. 201/2011: "Per i ter reni agricoli iscritti in catasto, la base imponibile IMU è data dal valore ottenuto appl icando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'a nno di imposizione, rivalutato del 25 per cento...".

Pertanto, per il calcolo della base imponibile IMU (e lo stesso vale anche per la TASI) occorre far riferimento ai dati catastali così come risultanti alla data del 1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

Ad esempio, per il calcolo dell'IMU 2016, ad esempio, occorre considerare la rendita così come iscritta in catasto al 1 gennaio 2016.

Che cosa succede se in corso d'anno, il contribuente chiede l'esecutività immediata di una sentenza "catastale" che ridetermina la rendita in suo favore?

In tal caso, il contribuente avrà certamente diritto all'applicazione della nuova rendita per il calcolo dell'IMU e della TASI in forza di una sentenza non ancora passata in giudicato, ma la nuova rendita verrà considerata ai fini del calcolo delle imposte solo con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

D'altra parte, laddove la sentenza sia stata impugnata e all'esito la stessa sentenza venga riformata in modo peggiorativo per il contribuente, in tal caso il Comune potrà procedere al recupero della differenza d'imposta notificando al contribuente i relativi accertamenti.

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