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Rimborso delle spese sanitarie all'estero per cure programmate

Pubblicato in: Diritto civile

Il cittadino che non può ottenere tempestivamente adeguate prestazioni sanitarie in strutture italiane può chiedere l'autorizzazione ad essere curato presso un centro specializzato estero.

Assistenza sanitaria diretta

I cittadini italiani che vengono ricoverati presso Ospedali pubblici o cliniche private convenzionate dei Paesi dell'Unione Europea, il pagamento delle spese sanitarie è assicurato direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per l'eventuale ticket aggiuntivo imposto dallo Stato ospitante e che, pertanto, è completamente a carico del paziente (cd. assistenza sanitaria diretta) come anche le spese di viaggio e soggiorno.

Assistenza sanitaria indiretta

Qualora il ricovero avvenga in Ospedali e strutture ubicati in Stati extra Europei e non firmatari di apposite Convenzioni bilaterali con la Repubblica Italiana, i cittadini hanno diritto al rimborso dell'80% delle spese sanitarie, a condizione, però, che il ricovero sia stato preventivamente autorizzato dall'A.S.L. di appartenenza (cd. assistenza sanitaria indiretta).

In particolare, in caso di cure programmate all'estero, è possibile ottenere il rimborso delle spese sanitarie quando:

  1. le strutture sanitarie italiane pubbliche o private convenzionate non forniscano le cure in forma adeguata alla particolarità del caso clinico;
  2. le strutture sanitarie italiane pubbliche o private convenzionate forniscano le cure in tempi tali da compromettere lo stato di salute dell'interessato o da precludere la possibilità dell'intervento o delle cure.

In questi casi il cittadino  può presentare una domanda di autorizzazione alla ASL per effettuare l’intervento all’estero.

Dovrà allegare alla domanda la relazione di un medico specialista che dichiara che l’assistito non può essere curato in Italia e che indica presso quale centro estero si effettueranno le cure.

È necessario presentare, inoltre, ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami radiologici, pareri resi da specialisti, altro) che possa giustificare il trasferimento all'estero.

La Asl inoltra la domanda e la documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) competente per patologia, che deve esprimere il suo parere. In caso di parere negativo, deve essere indicato un centro alternativo in Italia presso il quale l'assistito possa essere curato adeguatamente e tempestivamente.

Sentito il parere del CRR, concede o nega l'autorizzazione che consente di usufruire delle prestazioni sanitarie in condizioni di parità con i cittadini dello stato estero in cui ci si trova.

I costi della degenza sranno sostenuti direttamente dal paziente, il quale potrà poi richiedere alla ASL il rimborso di una somma forfettaria - variabile - del costo pagato.

Se il paziente necessita di un intervento immediato, a causa della gravità della patologia per cui non è possibile attendere i tempi tecnici della domanda presso la ASL, è previsto che lo stesso possa ottenere ugualmente il rimborso, anche senza preventiva autorizzazione, purchè il trasferimento urgente sia preceduto dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla propria ASL.

Se vi sono ragioni di urgenza è possibile ottenere il rimborso anche senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'ASL, purchè la relativa domanda sia stata presentata anteriormente alla data del ricovero.

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