- I presupposti dell'esclusione: la normativa
- Oneri formali per beneficiare dell'esclusione
- Avviso di accertamento: mezzi di tutela del contribuente
I presupposti dell'esclusione: la normativa
L'articolo 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93 prevede espressamente l'esclusione della TARSU per quelle superfici dove "per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali".
Ai fini dell'esclusione sono quindi necessari i seguenti requisiti:
- deve trattarsi di locali o aree che abbiano una obiettiva configurazione che li rendano idonei ad usi produttivi e non abitativi (ad esempio, sono tali i capannoni industriali, i laboratori e altri locali operativi);
- è necessario l'effettivo utilizzo a scopi produttivi;
- infine, è necessario che all'interno dei locali in questione si producano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani. L'inciso "di regola" è molto importante, in quanto sta a significare che, ai fini dell'esclusione, la produzione di rifiuti speciali non assimilati deve essere continuativa (e non occasionale) e prevalente rispetto alla eventuale produzione anche di rifiuti assimilati. Pertanto, ai fini dell'esclusione, la produzione di rifiuti speciali non assimilati potrebbe anche non essere esclusiva e concorrere con la produzione di rifiuti assimilati. L'importante è che la prima abbia i caratteri della continuatività e prevalenza rispetto ai secondi.
Aree con produzione promiscua
Può accadere che all'interno degli stessi locali, nell'ambito delle attività produttive, si producano sia rifiuti speciali non assimilati sia rifiuti assimilati, entrambi in quantità apprezzabili.
In tal caso non può aver luogo l'esclusione, ma è tuttavia possibile applicare una riduzione percentuale della tassa, se prevista nel regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 507/93.
Oneri formali per beneficiare dell'esclusione
Una questione di particolare importanza è se sia necessario che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione, per beneficiare dell'esclusione.
Al riguardo si segnalano diversi orientamenti contrastanti.
Secondo un primo orientamento, la produzione di rifiuti speciali è una vera e propria causa di esclusione della tassa, che opera ex lege, a prescindere dalla denuncia del contirbuente.
Quest'ultimo, quindi, non deve porre in essere alcun adempimento particolare per poter fruire dell'esclusione.
Un altro orientamento pure ritiene che il contribuente non abbia l'onere formale della denuncia, ma questo non in ragione della natura di "causa di esclusione" della circostanza in esame, bensì in ragione del fatto che l'articolo 62, comma 3, citato, non richiede alcun adempimento per il caso della produzione di rifiuti speciali, a differenza delle altre cause di esonero previste dal precedente comma 2 dello stesso articolo 62 (inidoneità tout court alla produzione di rifiuti).
Infine, vi è un terzo orientamento, avallato da alcune sentenze della Cassazione, secondo cui la produzione dei rifiuti speciali non è propriamente una causa di "esclusione", bensì di mera "esenzione". Essa pertanto deve necessariamente essere oggetto di denuncia da parte del contribuente, che, altrimenti, non potrà beneficiarne (Cassazione, sentenza del 1 giugno 2009, n. 12773; Cassazione, sentenza del 8 febbraio 2005, n. 2495).
Avviso di accertamento: mezzi di tutela del contribuente
Qualora il Comune contesta con un avviso di accertamento la tassabilità di maggiori superfici (includendo anche quelle produttive di rifiuti speciali non assimilati), il contribuente potrà attivare i seguenti mezzi di tutela:
- presentare una istanza di autotutela al Comune (e/o alla società incaricata della gestione del tributo);
- presentare ricorso in Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento.
Si evidenzia che l'autotutela e il ricorso in Commissione tributaria non sono rimedi alternativi, ma possono essere perseguiti entrambi, in parallelo.
Si tenga presente che la presentazione della istanza di autotutela non interrompe né sospende il termine per proporre ricorso (60 giorni).
Pertanto, se il contribuente si limita a presentare la sola istanza di autotutela ed il Comune dovesse respingerla, il contribuente avrà perso la possibilità del ricorso se nel frattempo sono decorsi i 60 giorni.
Premesso questo, vediamo come potrebbe il contribuente dimostrare la produzione dei rifiuti speciali non assimilati, sia in sede di autotutela che in sede di ricorso.
In entrambi i casi, sono valide prove i MUD, i registri di carico e scarico o i formulari (FIR), di cui agli articoli 190 e 193 del Testo Unico Ambiente, che sono appunto lo strumento indicato dal legislatore per attestare l'ottemperanza agli obblighi di smaltimento previsti a carico del produttore dei rifiuti speciali.
Il contribuente, inoltre, potrà sempre chiedere all'Amministrazione un sopralluogo nell'ambito dell'autotutela (sopralluogo che viene effettuato generalmente da un incaricato della società di gestione).
Nell'ambito del ricorso, potrà chiedere alla Commissione la verifica dell'effettivo stato dei luoghi e/o una consulenza tecnica da parte di un esperto nominato dal giudice (le parti possono anche farsi assistere da un tecnico di fiducia).