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Insinuazione al passivo: non occorre la notifica della cartella

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Per l'ammissione al passivo fallimentare, è sufficiente il solo estratto di ruolo, anche senza la preventiva notifica della cartella

La questione

In materia di riscossione esattoriale nei confronti di un soggetto fallito, si è posta la questione se, ai fini dell'insinuazione al passivo, sia necessaria la preventiva notifica della cartella al fallito, o se sia sufficiente depositare l'estratto di ruolo.

L'orientamento dei giudici di merito

Sul punto, la giurisprudenza di merito ritiene che l'estratto di ruolo non sia  sufficiente in quanto trattasi di un documento interno formato dal concessionario della riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva.

L'insinuazione al passivo sarebbe possibile, invece, sulla base del "ruolo" (che è cosa ben diversa dall' "estratto di ruolo"): il "ruolo" rappresenta l'atto contenente la pretesa impositiva, ossia, in altre parole, il "titolo esecutivo", che viene notificato al debitore al fine di consentirgli eventuali opposizioni.

La notificazione del "ruolo" coincide con la notifica della cartella di pagamento.

Ne deriva che, ai fini dell'ammissione al passivo, è necessaria la preventiva notifica delle cartelle, contenenti il "ruolo".

L'orientamento della Cassazione

In questo contesto, la Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 20784/2017, la quale, contrariamente agli indirizzi di merito sopra citati, ha ritenuto sufficiente l'estratto di ruolo ai fini dell'ammissione al passivo, anche in assenza di preventiva notifica della cartella.

La  Corte, infatti, ha ritenuto che l'estratto di ruolo (pur sostanzialmente differente dal "ruolo") è comunque "la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale" (Cassazione, sentenza n. 11794/2016).

Orbene, l'articolo 93 della Legge Fallimentare richiede ai fini dell'ammissione al passivo, non già un "titolo esecutivo" (quale sarebbe il ruolo notificato), bensì l'allegazione dei documenti dimostrativi del diritto del creditore.

A tal fine è sufficiente l'estratto di ruolo, in quanto idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito (Cassazione, sentenza n. 5244/2017), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale.

La Corte, inoltre, fa anche delle precisazioni distinguendo tra crediti di natura tributaria e crediti di natura previdenziale.

Riguardo i tributi, fa riferimento all'articolo 87, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, per il quale è sufficiente il ruolo ai fini dell'ammissione al passivo (Cassazione, sentenze n. 12117/2016, n. 655/2016).

Riguardo i crediti previdenziali, fa riferimento all'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 46/1999 secondo cui "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva dell'entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".

L'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 46/1999 prevede che "salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori".

L'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 46/1999, rubricato "limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali", afferma che "le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

Conseguentemente è applicabile l'articolo 87, comma 2, del D.P.R. 602/1973, in base al quale è possibile richiedere l'ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali; infatti "il concessionario ha l'onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque al curatore) per impugnare l'atto davanti al giudice tributario. [..] Ne consegue che, peraltro, la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l'esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte" (Cassazione, sentenza n. 12117/2016).

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l'agente può procedere una volta emesso il ruolo, senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica (in senso conforme: Cassazione, sentenza n. 5063/2008, Cassazione, ordinanze n. 12019/2011, n. 3876/2015, n. 4631/2015, n.  655/2016, n. 12117/2016, secondo cui "i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.f., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore [..] l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento".

La Cassazione, per altro, fa anche riferimento ad opposte pronunce di legittimità secondo cui, ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo, sarebbe necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la "riserva" prevista dall'articolo 45, D.P.R. (Cassazione, sentenza n. 6032/1998).

Quel precedente, tuttavia, sottolinea la Corte, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli articoli 87 e 88 del D.P.R. 602/73 (in tal senso, si cita anche la Cassazione, sentenza n. 6126/2014).

In conclusione, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, non occorre la notifica della cartella ma è sufficiente l'estratto di ruolo, che costitusce un "documento dimostrativo del diritto", così come richiesto dalla legge fallimentare.

I principi sopra esposti sono stati ribaditi da:

  • Cassazione, ordinanza del 14 marzo 2018, n. 6255 ("Per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi, è sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella di pagamento");
  • Cassazione, ordinanza del 21 luglio 2017, n. 18120.

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