Decaduto il vincolo di esproprio per il decorso del termine quinquennale previsto per la realizzazione di un opera pubblica, l'ICI va pagata comunque nella misura prevista per le aree edificabili.
Infatti, se un terreno è fabbricabile per il Prg del Comune, l'imposta comunale resta insensibile alle vicende relative all'iter di approvazione dell'opera pubblica.
Così ha stabilito la La Corte di Cassazione con Sentenza n. 25676 del 24/10/2008.
Nel caso esaminato, il Comune aveva notificato ad un contribuente un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di area fabbricabile ai fini Ici, nonché per omesso versamento dell'imposta.
Il contribuente impugnando l'avviso, eccepiva l'inedificabilità dell'area in ragione della natura agricola del terreno conseguente alla decadenza del vincolo preordinato alla espropriazione dell'area per pubblica utilità. Eccepiva anche l'erroneità della stima.
La Cassazione invece ha affermato che la decadenza del vincolo non fa venir meno la natura edificatoria delle aree interessate comprese dal PRG in zona di edificabilità urbanistica.
Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto "Visco- Bersani" (Dl 223/2006), infatti, un terreno si considera fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.
Pertanto, l'inserimento nel piano regolatore di un'area, anche se soggetta a espropriazione, è presupposto idoneo e sufficiente per assegnare alla stessa natura di terreno edificabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
L'inutile decorso del termine dei cinque anni non ha, pertanto, nessuna influenza perché non determina la regressione dell'area interessata all'eventuale anteriore destinazione agricola.
La Corte ha anche precisato che ciò che rileva ai fini dell'ICI è soltanto la potenzialità di edificazione di un terreno e non la sua utilizzabilità in concreto al momento dell'imposizione fiscale.