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Debiti tributari: responsabilità illimitata dei soci

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Nelle società di persone i soci sono illimitatamente responsabili dei debiti sociali, anche fiscali

La Cassazione ha chiarito il principio secondo cui i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, in caso di incapienza della società, restano obbligati illimitatamente per i debiti della società anche dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese (Cassazione, sentenza del 31 maggio 2018, n. 13917). 

Il caso

La pronuncia nasce da un ricorso proposto da due contribuenti avverso delle cartelle esattoriali  aventi ad oggetto ICI, interessi e sanzioni per un immobile di proprietà della società (snc) in cui rivestivano la qualifica di soci illimitatamente responsabili.

La società era stata poi dichiarata fallita e, successivamente, chiusa la procedura fallimentare, cancellata dal registro delle imprese.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di pagamento nei confronti dei ricorrenti.

La loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società (anche fiscali) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitele in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" (Cassazione, sentenza del 6 luglio 2016, n. 13805).

Inoltre, laddove il fallimento della società sia avvenuto prima della riforma fallimentare che ha introdotto l'istituto dell'esdebitazione (articolo 184 legge fallimentare) e dopo la chiusura della procedura fallimentare siano residuati dei debiti in capo alla società, di essi continuano a rispondere i soci illimitatamente responsabili (Cassazione, sentenza del 28 marzo 2012, n. 5035; Cassazione, sentenza del 14 marzo 2011, n. 4698).

E infatti, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta,osi determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue (cosa che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale), ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cassazione, Sezioni Unite, 12 marzo 2013, n. 6070).

I soci illimitatamente responsabili, peculiari successori della società in maniera non dissimile a quanto avviene per gli eredi nei confronti del soggetto deceduto, subentrano dunque in tutti i rapporti facenti capo all'ente, e dunque anche nei debiti della società estinta (Cassazione, sentenza del 8 ottobre 2014, n. 21188).

Al riguardo, è stato anche precisato che la disciplina dettata dall'articolo 2495, comma 2, del Codice civile, come modificato dall'articolo 4 del Decreto legislativo n. 6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa, avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali.

Tanto non impedisce, tuttavia, di procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima (Cassazione, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 31037).

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