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Appalti: responsabilità del direttore dei lavori

Pubblicato in: Diritto civile

Il direttore dei lavori è responsabile se non verifica la corretta esecuzione dell'opera in ogni sua fase

In materia di appalti, il direttore dei lavori assume una serie di obbligazioni nei confronti del committente.

Tra tali obbligazioni rientrano, tra l'altro:

  • l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, nonchè delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
  • l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Ne consegue che il professionista, che abbia omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente, è certamente responsabile dei danni che possano derivarne.

E infatti, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, implica comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Tale interpretazione, valida nei casi di difetti e vizi dell'opera appaltata, deve applicarsi anche quando la violazione degli obblighi assunti dal direttore dei lavori abbia determinato non vizi dell'opera ma danni a terzi.

In un caso esaminato dal Tribunale di Firenze (sentenza 14 gennaio 2014, n. 85), è stato ritenuto responsabile un ingegnere che, in qualità di direttore dei lavori, aveva impartito le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle opere, ma non si era recato in cantiere nel periodo preso in riferimento per il tempo necessario per la verifica dell'inizio dei lavori e delle loro modalità.

Egli è stato quindi inadempiente all'incarico ricevuto sotto il profilo sopra detto, anche perché, pur non essendo necessaria la sua presenza giornaliera in cantiere, la fase iniziale dei lavori era di certo la più importante proprio in considerazione della fase di demolizione che era prodromica alle restanti.

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