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Decreto flussi: ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

Pubblicata in: Immigrazione

Come funziona il decreto flussi: dalla richiesta di nulla osta al permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

Il decreto flussi: a chi è rivolto

Con il decreto flussi possono essere assunti:

  • i cittadini extracomunitari residenti all'estero che non hanno mai avuto espulsioni, segnalazioni o condanne in Italia.
  • gli studenti stranieri presenti in Italia con un permesso di soggiorno per studio.

Il decreto flussi stabilisce le quote limite entro cui rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo.

In generale sono richiesti i seguenti requisiti:

  • possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro;
  • esistenza di una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  • proposta di contratto di soggiorno contenente tutti gli elementi essenziali dell'accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro), con l'impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di origine o provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento.

La procedura

Per ottenere il permesso di soggiorno attraverso il decreto flussi, bisogna seguire quattro passaggi principali.

Primo step: il nulla osta

Il primo passo è ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico dell'Immigrazione.

La domanda di nulla osta deve essere inoltrata dal datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, attraverso il sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it) e solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto flussi.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico dallo Sportello Unico per l'Immigrazione,  attraverso un'istruttoria che coinvolge l'Ispettorato Territoriale del Lavoro - competente alla verifica della validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda - e l'Ufficio Immigrazione della Questura, incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità del lavoratore nel territorio Schengen. 

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

  • rientri nell'ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
  • che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta);
  • che non esistano motivi ostativi da parte della questura.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati dettagliati all'art. 22, comma 5-bis, del Testo Unico Immigrazione.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato o, nel caso sia stato rilasciato, revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso il SUI per la firma del contratto di soggiorno, salvo che la mancata presentazione sia dipesa da cause di forza maggiore. 

Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, il datore di lavoro viene informato del rilascio del nulla osta all'assunzione, valido per la durata di sei mesi. Su richiesta dello stesso datore di lavoro, lo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmette il nulla osta alla Rappresentanza diplomatica del Paese di residenza del lavoratore.

Secondo step: il visto di ingresso

Ottenuto il nulla osta secondo la procedura sopra descritta, il lavoratore straniero dovrà recarsi presso il Consolato italiano del Paese di residenza o di origine per chiedere il rilascio del visto di ingresso. 

Il Consolato farà gli accertamenti di rito e, se positivi, rilascerà il visto.

Terzo step: convocazione presso il SUI

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia con regolare visto, lo straniero deve comunicare al SUI, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso.

Lo Sportello provvederà a convocare lo straniero, con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e della documentazione occorrente.

La convocazione è finalizzata alla firma del contratto di soggiorno, previsto dall'articolo 5 bis del Testo Unico sull'immigrazione e dall'articolo 35 del relativo Regolamento di attuazione.

Il contratto di soggiorno è un contratto tra un datore di lavoro ed un lavoratore straniero con cui il datore di lavoro garantisce che il lavoratore ha a disposizione un alloggio idoneo e si impegna al pagamento delle spese di viaggio in caso di, eventuale, espulsione del lavoratore dal territorio nazionale. Il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la presenza sia del lavoratore sia del datore di lavoro.

In alternativa, è possibile delegare un rappresentante mediante procura speciale nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il contratto di soggiorno resta conservato presso il SUI che lo trasmette all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente.

Quarto step: il permesso di soggiorno

Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto, lo Sportello Unico per l'Immigrazione consegna allo straniero l'apposito kit postale di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, da spedire all'Ufficio Immigrazione della Questura.  

La ricevuta della domanda di permesso di soggiorno permette di godere dei diritti del soggiorno e, in particolare, dell'iscrizione anagrafica e dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Ingresso al di fuori delle quote

Nell'ambito delle norme del testo unico sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/98) dedicate all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l'art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Si tratta dei cosiddetti "ingressi al di fuori delle quote", ovvero ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro.

In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Diritti del lavoratore straniero

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 bis del testo Unico sull'immigrazione (D.lgs.n. 286/98), nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore può comunque svolgere attività lavorativa, con pienezza di diritti previdenziali a condizione che:

  • abbia richiesto il permesso di soggiorno allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso, oppure, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso;
  • abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
  • sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso rilasciatagli dal competente ufficio.

In generale, il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato:

  • è iscritto obbligatoriamente al SSN;
  • può accede alle misure di edilizia popolare ed ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parità di condizioni con il cittadino l'italiano se in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale ed è impegnato in regolare attività lavorativa subordinata o autonoma (art. 40, comma 6 del T.U.);
  • può accede ai corsi di studio a parità con il cittadino italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi) ed ai corsi di formazione e riqualificazione professionale;
  • può chiedere il ricongiungimento familiare e l'ingresso di familiari al seguito se in possesso di permesso di durata pari a superiore ad un anno (link alla scheda sul sito dell'interno sui ricongiungimenti);
  • può svolgere attività di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.). In tal caso le parti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro;
  • può svolgere attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza;
  • può accedere ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.).

In ogni caso, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

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