Permesso di soggiorno per attesa occupazione se il datore non si presenta

Nella procedura di emersione colf-badanti, il lavoratore straniero ha diritto ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione

di Antonella Pedone, 12 January 2012

È quanto stabilito dalla recente giurisprudenza, secondo cui - in caso di mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione in Prefettura - sarebbe illegittima l'archiviazione del procedimento di emersione.

Può darsi infatti che il lavoratore straniero abbia comunque interesse al perfezionamento della sanatoria.

Conseguentemente, se il datore non si presenta manifestando l'intenzione di non voler proseguire il rapporto di lavoro, dovrà comunque riconoscersi al lavoratore straniero il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (T.A.R. della Lombardia, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 7528).

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  1. Il permesso di soggiorno per "attesa occupazione" non può essere rinnovato. Una volta scaduto, in mancanza di un nuovo lavoro, lo straniero deve lasciare l'Italia.

  2. Se lo straniero perde il posto di lavoro, avrà diritto ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione di sei mesi.

  3. Lo straniero che perde il lavoro deve iscriversi nelle liste di collocamento o di mobilità e chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione