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Sinistri stradali: risarcimento del fermo tecnico

Pubblicato in: Sinistri stradali

In caso di sinistro stradale, deve essere risarcito anche il fermo tecnico

Nozione

Per fermo tecnico si intende comunemente il pregiudizio subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.

Risarcibilità

Precisato il significato di "fermo tecnico", si pone la questione se il danneggiato da un sinistro stradale abbia diritto al risarcimento dello stesso, e a quali condizioni.

Sul punto, l'Assicurazione ha certamente l'obbligo di tenere indenne il danneggiato da tutti i pregiudizi subiti, per cui il "fermo tecnico" in linea di principio rappresenta sicuramente un danno risarcibile.

Il problema è se esso debba essere risarcito sempre e comunque, o solamente se abbia in concreto determinato una perdita economica (ad esempio le spese di noleggio di una vettura sostitutiva).

Al riguardo, si sono formati due orientamenti in giurisprudenza.

Il primo orientamento: risarcibilità in re ipsa

Secondo un primo orientamento (maggioritario), il fermo tecnico comporta un danno in re ipsa, per il fatto stesso che il veicolo sia rimasto inutilizzato per il tempo necessario alle riparazioni. Pertanto, il danneggiato avrà diritto al risarcimento dimostrando semplicemente di non aver potuto utilizzare il veicolo per un certo numero di giorni.

Oltre a questo, la giurisprudenza considera anche che il veicolo, durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa - tassa di circolazione, premio di assicurazione - ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Il danno da fermo tecnico, pertanto, potrà essere liquidato anche in via equitativa, sulla base della semplice prova del mancato utilizzo per un certo tempo (Cassazione, sentenza del 26 giugno 2015, n. 13215; Cassazione, sentenza n. 22687/13; Cassazione, sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916; Cassazione, sentenza n.12908/04; Cassazione, sentenza n.17963/02; Cassazione, sentenza del 4 ottobre 2013, n. 22687).

Il secondo orientamento: necessità di un pregiudizio specifico

Vi è tuttavia un secondo orientamento (minoritario), più sfavorevole per il danneggiato, in base al quale il "danno da fermo tecnico" non può considerarsi sussistente "in re ipsa" per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato per un certo lasso di tempo.

Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato in concreto.

La prova deve concernere, quindi, non solo il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario (per le necessarie riparazioni), ma anche il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dall'impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno (perché, ad esempio, non ha potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero ha dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi).

In tal senso: Cassazione, sentenza del 9 agosto 2011, n. 17135; Cassazione, sentenza del 9 marzo 2011, n. 5543; Cassazione, sentenza del 19 novembre 1999, n. 12820.

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Procedura per il risarcimento

 

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