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T.A.R. della Puglia: Sentenza n.395 del 9 febbraio 2007

Allontanamento dal territorio nazionale per oltre sei mesi: si al rinnovo del permesso di soggiorno ed al rilascio del visto di reingresso se ci sono "gravi e comprovati motivi" (TAR Puglia, sentenza 9 febbraio 2007, n. 395)

REPUBBLICA ITALIANA N. 395/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N.1071/2004

Sede di Bari - Sezione Seconda Reg. Ric.

nelle persone dei magistrati:

PIETRO MOREA PRESIDENTE

DORIS DURANTE COMPONENTE

FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE - relatore

all'esito dell'udienza pubblica del 25.01.2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1071/04, proposto da VAHIDI Byku, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giuseppe Iacobbelis e Uljana Gazidede

CONTRO

- il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

- la Questura di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

  • del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso l’1.3.04 dal Questore di Bari e notificato il 24.3.04 dall’Ambasciata d’Italia in Tirna unitamente alla comunicazione dell’Ambasciata di rifiuto del visto per il reingresso in territorio italiano
  • del rifiuto del visto per il reingresso in territorio italiano emesso dall’Ambasciata d’Italia notificato il 23.3.04

Visto il ricorso ed allegati

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari ed allegati

Visti i documenti prodotti

Visti tutti gli altri atti di causa

Viste le memorie delle parti

Relatore all'udienza di discussione il giudice Francesco Bellomo e uditi i difensori presenti come da verbale

Ritenuto quanto segue

Fatto e diritto

1. Con ricorso notificato il 30.4.04 al Ministero dell’Interno e alla Questura di Bari, depositato il 27.05.04, da VAHIDI Byku domandava l'annullamento:

  • del decreto di rifiuto del rinnovo permesso di soggiorno emesso l’1.3.04 dal Questore di Bari e notificato il 24.3.04 dall’Ambasciata d’Italia in Tirna unitamete alla comunicazione dell’Ambasciata di rifiuto del visto per il reingresso in territorio italiano
  • del rifiuto del visto per il reingresso in territorio italiano emesso dall’Ambasciata d’Italia notificato il 23.3.04.

A fondamento del ricorso, premesso che rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno era motivato con il suo allontanamento dal territorio italiano per più di 6 mesi ma che lo stesso era stato dettato dalla necessità di prestare assistenza al fratello del marito affetto da una patologia tumorale, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari.

La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007.

2. Con i tre motivi del ricorso, strettamente connessi, si deduce violazione dell’art. 13, comma 4 D.P.R. 394/99, erronea valutazione dei fatti e vizio di motivazione, ingiustizia manifesta, lamentando che l’Amministrazione non ha considerato la patologia del fratello del marito come “grave e comprovato motivo” idoneo in base alla menzionata norma a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno pur in caso di allontanamento per più di 6 mesi dal territorio nazionale, e altresì che il provvedimento impugnato appare manifestamente ingiusto in relazione alla situazione della ricorrente - che si è ricongiunta in Italia al proprio figlio - ed alla sua condotta, dettata da motivi di solidarietà.

Le censure sono infondate in punto di fatto.

L’art. 13, comma 4 D.P.R. 394/99 lascia - mercè l’impiego di una formula elastica (id est di un concetto giuridico indeterminato) - alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione in ordine alla rilevanza delle circostanze di fatto allegate dallo straniero come motivi tali da giustificare un allontanamento per un lasso di tempo continuativo superiore ai 6 mesi.

Detta discrezionalità è - ovviamente - limitata dai principi generali che governano la funzione amministrativa, primi tra tutti quelli di ordine procedimentale che impongono di istruire e di considerare dette circostanze.

Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha provato che i fatti dedotti furono effettivamente portati a conoscenza dell’Amministrazione.

Poiché la parte pubblica, per il tramite di una relazione proprio dell’Ufficio che avrebbe ricevuto - secondo la ricorrente - l’informazione, contesta di aver ricevuto alcunché era onere specifico della ricorrente darne prova.

E’ stata prodotta copiosa documentazione volta ad acclarare l’esistenza della patologia a carico del parente e il rientro in patria per prestargli assistenza, ma non risulta in alcun modo che l’Amministrazione ne sia stata informata.

Ciò vanifica tutte le censure formulate - le stesse presupponendo che l’Amministrazione fosse in grado di valutare la serietà dei motivi che avevano spinto la ricorrente ad abbandonare il territorio italiano -, fermo restando che i fatti dedotti in giudizio ben potranno costituire oggetto di un’istanza di riesame da parte della ricorrente.

Il ricorso è respinto.

Spese compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007, con l'intervento dei magistrati: Pietro Morea (pres.) - Doris Durante - Francesco Bellomo (est.)

Pietro Morea - Presidente

Francesco Bellomo - Estensore.

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 9 febbraio 2007

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

N.R.G. 1071/2004

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