Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Corte di Cassazione: Sentenza n.40874 del 11 luglio 2007

In materia di marchi contraffatti, l'oggetto deve essere idoneo a ingenerare confusione affinchè si configuri il reato

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VERONA;

nei confronti di:

1) TH. MA. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 11/01/2006 TRIBUNALE DI VERONA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l'acc.to del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Th. Ma. è stato assolto dal Tribunale di Verona dal delitto di cui all'articolo 474 c.p. per l'inidoneità della condotta, stante la grossolanità del falso.


Ricorre "per saltum" il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge, dal momento che non necessita l'inganno del soggetto che procede all'acquisto della merce recante il marchio contraffatto ad integrare il reato di che trattasi.

Il ricorso è fondato.

Un esiguo e ormai risalente indirizzo assume la configurabilità del falso grossolano, quanto per la modesta entità del prezzo e le particolari condizioni di vendita risulti impossibile ledere la fede pubblica (sez. 5, 17.6.99, n. 2119, Diaw).

Ma tale orientamento non può essere condiviso, poichè l'articolo 474 c.p. tutela in via principale e diretta non la libera determinazione dell'acquirente, bensi' la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Si tratta, dunque, di un reato di pericolo, la cui configurazione non esige la realizzazione dell'inganno (sez. 2, 11.10.2000, n. 13031, Ndong). L'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione dev'essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, 2.10.01, Babacar; id., 26.3.98, Alberino).

La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

Il giudice suindicato si atterrà al principio di diritto enunciato innanzi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.