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Risarcimento in caso di veicolo non identificato o non assicurato

Pubblicata in: Sinistri stradali

Sinistri stradali: in caso di veicolo non identificato o non assicurato, il risarcimento dei danni va chiesto al Fondo di garanzia per le vittime della strada

Quando interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?

A chi va inviata la richiesta di risarcimento dei danni?

Quando interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?

Sinistri avvenuti in Italia

Il Fondo di Garanzia interviene in caso di sinistri causati da:

  • veicoli o natanti non identificati. Il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Tuttavia, se i danni alla persona sono gravi, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare;
  • veicoli o natanti non assicurati. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose. Per ottenere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il danneggiato può inviare una apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, previsto dall'articolo 154 del Codice delle Assicurazioni;
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. Il risarcimento è dovuto solo a favore dei terzi non trasportati e di coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose;
  • veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose;
  • veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.

Sinistri avvenuti in un altro Stato dell'Unione Europea

Il Fondo di garanzia interviene in caso di:

  • sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Per conoscere il nome dell'impresa di assicurazione del veicolo estero ed il nome ed indirizzo del suo mandatario in Italia, è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Centro di Informazione Italiano, previsto dall'articolo 154 del Codice delle Assicurazioni.

Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione il veicolo responsabile non è stato identificato, non risulta assicurato, ovvero l'impresa non ha nominato il mandatario, o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'Organismo di Indennizzo Italiano.

L'Organismo di Indennizzo valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile.

A chi va inviata la richiesta di risarcimento dei danni?

La richiesta di risarcimento è rivolta al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Materialmente, però, deve essere spedita alla sede legale di una particolare Impresa di Assicurazione, designata dall'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

La designazione delle Imprese di Assicurazione viene effettuata dall'Isvap con un provvedimento in via generale - cioè non in relazione ad uno specifico sinistro - ed è valida per un triennio.

L'ultimo provvedimento adottato dall'Isvap è il numero 2496 del 28/12/2006. In base a quest'ultimo provvedimento, ad esempio, l'Impresa di Assicurazione competente per i sinistri avvenuti nella Regione Lazio è l'INA Assitalia S.p.A. (Sede Legale Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 ROMA).

Per individuare l'Impresa di Assicurazione competente, è necessario, quindi, consultare il provvedimento dell'Isvap in vigore al momento in cui viene inoltrata la richiesta di risarcimento.

La richiesta di risarcimento va inviata alla sede legale dell'Impresa di Assicurazione competente, come sopra individuata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale Impresa si occuperà dell'istruttoria e della liquidazione dei danni.

In caso di mancata definizione transattiva, l'eventuale azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei confronti della medesima Impresa.

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