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Redazione della querela

Pubblicata in: Diritto penale

Come scrivere una querela: contenuto e modalità per la redazione della querela. Differenza rispetto alla denuncia.

  1. Cos'è la querela?
  2. Chi può sporgere querela?
  3. Qual'è il termine per proporre la querela?
  4. Dove va presentata la querela?
  5. Quali sono le modalità per presentare la querela?
  6. Cosa succede se la querela non rispetta i contenuti e le forme prescritte?

Cos'è la querela?

La querela è un atto giuridico con il quale un soggetto chiede che si proceda penalmente per un determinato reato.

La querela non va confusa con la denuncia.

Si tratta infatti di due atti distinti, che hanno diversi effetti e diversi contenuti.

La querela, come detto, è una manifestazione di volontà della persona offesa dal reato e, dal punto di vista processuale, è una condizione di procedibilità. Ciò vuol dire che, nei casi in cui la legge la prevede, la sua mancanza impedisce all'Autorità Giudiziaria di procedere penalmente nei confronti del responsabile del reato.

La denuncia, invece, è solo uno strumento per portare a conoscenza della Pubblica Autorità un fatto reato e la sua mancanza non impedisce comunque all'Autorità competente di procedere qualora abbia altrimenti notizia del reato.

Chi può sporgere querela?

La querela può essere presentata esclusivamente dalla persona offesa dal reato, ossia il titolare del bene giuridico protetto dalla norma.

In alcuni casi, la legge estende il diritto di querela ai prossimi congiunti.

Ciò avviene ad esempio quando la persona offesa muore in conseguenza del reato.

Anche nel caso della diffamazione e dell'ingiuria, se la persona offesa muore prima di aver sporto querela, questa può essere presentata dai prossimi congiunti se non sono decorsi tre mesi dalla conoscenza del fatto oppure se si tratta di offesa alla memoria del defunto.

La persona offesa non va confusa con il danneggiato, il quale non sempre è anche titolare dell'interesse che la norma vuole proteggere. Il danneggiato, diverso dalla persona offesa, non ha il diritto di querela, ma può comunque agire giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti.

Se la persona offesa è minore degli anni 14 oppure è interdetta per infermità mentale, la querela può essere presentata dai genitori o dal tutore. Se mancano i genitori o il tutore, oppure se questi sono in conflitto di interessi, l'Autorità Giudiziaria nomina un curatore speciale che potrà esercitare i diritti del minore o dell'infermo.

Se la persona offesa è un inabilitato oppure un minore che ha già compiuto 14 anni, questi stessi possono sporgere querela oppure possono sporgerla in loro vece i genitori, il tutore o il curatore, anche contro la volontà dell'inabilitato o del minore.

Nel caso delle persone giuridiche (es. una società), secondo la giurisprudenza prevalente, il diritto di querela spetta al Consiglio di Amministrazione, e non al Presidente, in quanto la querela è un atto di straordinaria amministrazione. E' salva naturalmente la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di delegare al Presidente o ad altri l'esercizio del diritto di querela. In ogni caso la querela sporta dal rappresentante legale di una persona giuridica deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

Qual è il termine per proporre la querela?

La querela deve essere presentata entro tre mesi da quando la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto.

La legge in alcuni casi specifici prevede termini diversi.

Per esempio in materia di atti persecutori ("stalking") o di reati sessuali, il termine è di sei mesi. Nei casi più gravi, poi, si procede d'ufficio, ossia a prescindere dalla querela. In particolare si procede d'ufficio in caso di:

  • violenza sessuale su minore di 14 anni
  • violenza sessuale commessa da genitori, conviventi o tutori
  • violenza sessuale commessa da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni
  • fatto connesso con altro delitto procedibile d'ufficio (ad esempio, violenza durante rapina)
  • atti sessuali con minorenne quando la vittima è minore di 10 anni
  • corruzione di minorenne
  • violenza sessuale di gruppo
  • stalking commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

È fondamentale rispettare i detti termini, in quanto una querela tardiva determina l'improcedibilità dell'azione penale e, quindi, il proscioglimento dell'imputato.

Dove va presentata la querela?

La querela, come anche la denuncia, può essere presentata al Pubblico Ministero oppure ad un Ufficiale della Polizia Giudiziaria, o ad un Agente consolare all'estero.

Quali sono le modalità per presentare la querela?

La querela deve essere presentata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.

Può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, ma in questi casi la sottoscrizione deve essere autenticata nei modi di legge (es. dal notaio o dal difensore o dagli altri soggetti abilitati).

Cosa succede se la querela non rispetta i contenuti e le forme prescritte?

L'osservanza delle formalità prescritte e dei termini per la presentazione della querela è fondamentale ai fini della procedibilità dell'azione penale.

È inoltre importante inserire nella querela le formule previste dal codice di procedura penale (per esempio in merito all'informazione su una eventuale richiesta di archiviazione) al fine di essere poi nelle condizioni di esercitare adeguatamente i propri diritti nel processo penale.

È quindi consigliabile farsi assistere da un legale di fiducia nella redazione della querela per evitare conseguenze sfavorevoli circa l'esito del procedimento penale.

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