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Decreto Legge 193/2016: scioglimento di Equitalia e rottamazione delle cartelle

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Via libera alla definizione agevolata delle cartelle, da chiedere entro il 21 aprile 2017: abbattute sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive

Scioglimento di Equitalia

Il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, e in vigore dal 24 ottobre 2016, ha previsto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2017 nonchè la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo, abbattendo sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

Riguardo le sorti di Equitalia, la stessa cesserà di operare dal 1 luglio 2017 e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà svolto da un nuovo un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle Finanze.

Il nuovo ente subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assumerà la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Definizione agevolata delle cartelle

La novità più interessante del Decreto Legge n. 193/2016, come convertito con modifiche dalla Legge n. 225/2016, è la possibilità di estinguere integralmente i debiti iscritti a ruolo, pagando (in unica soluzione o in cinque rate) solamente i seguenti importi:

  • capitale e interessi;
  • aggio su capitale e interessi;
  • spese per le procedure esecutive;
  • spese di notifica della cartella di pagamento.

A fronte del pagamento delle suddette somme, verrebbero quindi "abbuonati" gli importi dovuti a titolo di:

  • sanzioni;
  • interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

I debiti ammessi

Il beneficio in questione è previsto per i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Per le cartelle non ancora notificate alla data del 31 dicembre 2016, ma le cui somme risultano comunque sul ruolo, l'Agente della riscossione invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria in modo da consentire anche per queste la presentazione della domanda di definizione agevolata.

La Legge di conversione, inoltre, ha previsto (articolo 6 ter) la possibilità di definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali non affidati ad Equitalia per la riscossione, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.

I debiti esclusi

Sono escluse dalla definizione agevolata le seguenti somme:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) , della decisione 94/728/ CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Per queste, è possibile ottenere solamente l'esclusione degli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  6. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Come accedere alla definizione agevolata

Per ottenere l'agevolazione sopra detta, è necessario che il debitore presenti una dichiarazione di volontà all'agente della riscossione, utilizzando il modulo presente sul sito di Equitalia, entro il 21 aprile 2017 (come prorogato a seguito del Decreto Legge del 24 marzo 2017, in luogo del precedente 31 marzo 2017).

Entro la stessa data , è possibile integrare la dichiarazione che eventualmente sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione (con cui ad esempio si era chiesta l'applicazione di sole quattro rate o esclusi i ruoli del 2016 in quanto inizialmente non previsti dal Decreto Legge n. 193/2016).

E' possibile presentare la dichiarazione anche per i ruoli per i quali sia in corso un giudizio, a condizione che il debitore si impegni nella stessa istanza a rinunciare al giudizio.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque.

Sulle rate eventualmente richieste sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia il 4,5% annuo).

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.

Quando effettuare i pagamenti

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia dovrà comunicare a chi ha fatto la suddetta dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate (laddove richieste), precisando il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato nel numero massimo di tre rate nel 2017 con scadenza rispettivamente a luglio, settembre e novembre, e di due rate nel 2018 con scadenza ad aprile e settembre.

Le prime tre rate da versare nel 2017, dovranno essere pari al 70% delle somme complessivamente dovute; il restante 30% sarò versato nel 2018.

Il pagamento potrà essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  • mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.  

Per chi ha giudizi pendenti

Il beneficio è ammesso anche per i debitori che abbiano giudizi pendenti aventi ad oggetto i ruoli in questione.

Il debitore tuttavia dovrà dichiarare che intende rinunciare ai giudizi medesimi.

Per chi ha piani di rateazione in corso

Il beneficio è ammesso anche per chi abbia dei piani di rateazione in corso.

A tal fine, è necessario che il debitore sia in regola con il pagamento delle rate aventi scadenza tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016. Questa condizione (ossia l'essere in regola con le ultime rate) vale solamente per le rateazioni "in corso" alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 193/2016).

Non vale invece per le rateazioni già "decadute" a tale data. Per controllare se vi è stata decadenza, bisogna verificare quanto segue:

  • per le rateazioni concesse dal 22 ottobre 2015, che le eventuali rate non pagate siano meno di cinque, anche non consecutive (la soglia delle cinque rate è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 159/2015, in luogo della precedente soglia di otto rate);
  • per le rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, che le eventuali rate non pagate siano meno di otto, anche non consecutive.  

Il piano di rateazione in corso si considererà automaticamente revocato nel momento in cui il debitore paga l'importo (rata unica o prima rata) dovuto nell'ambito della definizione agevolata.

Al contrario, in caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcunm effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione, potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere (e quindi non decaduti) alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016).

Come vengono conteggiati gli importi eventualmente già corrisposti nell'ambito della rateazione precedente?

Al riguardo:

  • ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Per chi ha in corso procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Nella definizione agevolata sono inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora ed eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore (articolo 6, commi 9-bis e 9-ter)

Effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in maniera agevolata:

  • non può avviare nuove azioni esecutive;
  • non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.  

Perdita del beneficio

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la richiesta di definizione agevolata decade automaticamente e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

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