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Adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicata in: Adozione e tutela minori

Cittadini italiani residenti all'estero: procedura per l'adozione di un minore straniero

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere l'adozione di un minore straniero seguendo la normativa italiana (se risiedono all'estero da meno di due anni) o la normativa dello Stato estero di residenza (se risiedono all'estero da oltre due anni).

Riportiamo il seguente schema semplificativo:

 

Adozione per italiani
all'estero Adozione internazionale
secondo legge italiana Adozione secondo legge straniera e riconoscimento in Italia

Coppia residente all'estero da meno di due anni

Se gli adottanti risiedono in uno Stato estero da meno di due anni, si applica necessariamente la normativa italiana, in base a quanto stabilito dagli articoli 29 bis, comma 2, della Legge n. 184/83 e 38, comma 1, della Legge n. 218/95.

Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all'adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.

La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della Legge n. 184/83, che si applica nel caso di cittadini italiani residenti in Italia che vogliano adottare un minore straniero (consulta la guida: "Adozione internazionale").

La stessa regola vale se si tratta di una coppia mista (cittadino italiano + cittadino straniero).

Coppia residente all'estero da oltre due anni

Se gli adottanti risiedono stabilmente in uno Stato estero da oltre due anni, l'articolo 36, comma 4, della Legge n. 184/83 prevede una deroga al principio secondo cui si dovrebbe applicare il diritto nazionale degli adottanti.

In tale ipotesi, gli adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (sopra indicata), oppure la normativa del Paese in cui risiedono.

Se scelgono quest'ultima soluzione, il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato estero non sarà automaticamente efficace in Italia, ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti (consulta la guida: "Adozione all'estero: art. 36, comma 4, L. 184/83").

La stessa regola vale se si tratta di una coppia mista (cittadino italiano + cittadino straniero).

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