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Adozione all'estero: art. 36, comma 4, L. 184/83

Pubblicata in: Adozione e tutela minori

Il riconoscimento in Italia di adozioni internazionali è possibile per i cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni

  1. La norma
  2. Il requisito della residenza
  3. Il requisito della cittadinanza italiana
  4. Come si chiede il riconoscimento in Italia
  5. Trascrizione e acquisto della cittadinanza italiana

La norma

I cittadini italiani residenti in un Paese estero da almeno due anni possono adottare un minore straniero, avvalendosi delle procedure del Paese di residenza e chiedendo successivamente il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione straniero.

Questa possibilità è prevista dall'art. 36, comma 4, della Legge n. 184/83, secondo cui: "L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione".

Il requisito della residenza

Come si dimostra la residenza all'estero per almeno due anni?

La residenza all'estero può essere dimostrata alternativamente:

  • dal certificato di iscrizione all'AIRE;
  • in mancanca di iscrizione all'AIRE, da ogni altra documentazione che possa dimostrare il domicilio effettivo all'estero (ad esempio: certificazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese estero, contratto di lavoro all'estero, atto di proprietà o locazione della casa di abitazione all'estero, bollette relative alle utenze e quant'altro possa dimostrare l'effettività della residenza all'estero).

Pertanto, i cittadini italiani possono avvalersi della procedura prevista dall'articolo 36, comma 4, anche se non sono iscritti all'AIRE.

La norma in questione, infatti, richiede non tanto la residenza formale all'estero (e quindi l'iscrizione all'AIRE) quanto piuttosto il domicilio effettivo nel Paese straniero.

Si segnala, d'altra parte, che la sola iscrizione all'AIRE potrebbe essere non sufficiente a dimostrare il requisito in questione. Il Tribunale per i minorenni, infatti, potrebbe richiedere ulteriori documenti comprovanti la residenza effettiva.

Il requisito della cittadinanza italiana

Un'altra questione è se l'articolo 36, comma 4, sia applicabile solo in caso di coppie italiane o anche in caso di coppie miste, in cui uno solo dei coniugi sia italiano.

Al riguardo, deve farsi riferimento all'articolo 38 della Legge n. 218/95, secondo cui, in mancanza di un diritto nazionale comune agli adottanti, si applica:

  • il diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;
  • in alternativa, il diritto dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione;
  • il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

In base alla lettera, dovrebbe dirsi che per le coppie miste sia esclusa l'applicabilità della procedura semplificata di cui all'articolo 36, comma 4, dovendo procedersi all'adozione secondo il diritto italiano se si vuole che l'adozione sia efficace in Italia.

I Tribunali, tuttavia, ammettono l'applicazione dell'articolo 36, comma 4, anche in caso di coppie miste, in ragione della specialità della norma in questione.

Come si chiede il riconoscimento in Italia

Il provvedimento di adozione pronunciato dall'Autorità estera non è sufficiente per far acquistare al minore la cittadinanza italiana e per l'ingresso dello stesso in Italia (il Consolato italiano, infatti, non rilascerà al minore il visto di ingresso solo sulla base del provvedimento straniero di adozione, salvo che per motivi familiari, cure mediche, turismo o studio).

Per l'acquisto della cittadinanza italiana e per l'ingresso in Italia è necessario che il provvedimento straniero sia riconosciuto efficace in Italia.

Il riconoscimento deve essere chiesto al Tribunale per i minorenni italiano, competente per territorio.

In particolare è competente:

  • il Tribunale per i minorenni del luogo di ultima residenza in Italia;
  • in mancanza di residenza in Italia, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Gli adottanti devono quindi rivolgere una specifica istanza al Tribunale per i minorenni competente, corredata dei documenti comprovanti la residenza all'estero da almeno due anni, secondo i criteri sopra indicati.

Devono produrre, ovviamente, la copia autentica del provvedimento straniero di adozione nonchè il nuovo atto di nascita dell'adottato rilasciato successivamente all'adozione. Questi documenti devono essere prodotti in copia autentica, tradotti e legalizzati (o apostillati) presso l'autorità consolare italiana.

Il Tribunale per i minorenni controlla che il provvedimento straniero sia conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993.

Se è conforme, riconosce il provvedimento straniero ad ogni effetto in Italia e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.

Trascrizione e acquisto della cittadinanza italiana

Come sopra detto, il Tribunale per i minorenni, dopo aver riconosciuto il provvedimento straniero, ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.

Solo a seguito della trascrizione, il minore adottato acquista la cittadinanza italiana e potrà fare ingresso in Italia.

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