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Visto di ingresso per turismo ed onere probatorio

Pubblicato in: Immigrazione

In materia di visto di ingresso per turismo, lo straniero deve dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari per il soggiorno ed il ritorno in patria ed anche lo scopo e le condizioni del soggiorno.

Tale principio è stato ribadito dal TAR del Lazio, sezione 1 quater, con sentenza del 16 ottobre 2008.

In particolare il TAR afferma che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo deve dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ed inoltre deve anche esibire quegli atti indispensabili a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto” (in base all'articolo 5 del trattato di Schengen e articolo 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 286/98).

Inoltre, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata dello stesso mai superiore a novanta giorni), l'interessato deve dimostrare le circostanze dalle quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il cosiddetto “rischio migratorio”.

Ciò si ricava dalle norme seguenti:

  • secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);
  • nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”;
  • l’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”;
  • secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00 il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
  1. “adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
  2. il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
  3. la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”;
  • la direttiva del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2000 quantifica, poi, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.

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