Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Visto di ingresso e respingimento alla frontiera

Pubblicato in: Immigrazione

Lo straniero in possesso del visto di ingresso può essere respinto alla frontiera se non dimostra di avere tutti i requisiti necessari per il soggiorno in Italia.

Il respingimento alla frontiera è l'atto conclusivo di una fase della procedura relativa all’ingresso dello straniero nello spazio Schengen ed è disciplinato, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 416/1989, convertito nella legge 28.2.1990 n. 39, da apposita procedura la cui osservanza è essenziale ai fini della legittimità dell’ingresso stesso.

Il respingimento alla frontiera è previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs 286/1998.

In base a tale norma le Autorità di polizia dello Stato di destinazione dello straniero, anche in presenza dei regolare visto di ingresso, possono comunque respingere l’interessato in mancanza anche di uno solo dei presupposti previsti per l’ingresso stesso, tra cui, ad esempio, la mancanza del possesso della documentazione idonea a giustificare lo scopo del viaggio, le condizioni di soggiorno e il possesso di mezzi finanziari adeguati con riferimento alla natura e alla durata del soggiorno stesso, oltre alla mancanza di segnalazioni ai fini della non ammissione e alla mancanza di pericolosità (articolo 5 dell'Accordo Schengen).

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.