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Violazione dell'ordine di allontanamento del questore: difficoltà economiche e giustificato motivo

Pubblicato in: Immigrazione

In materia di immigrazione clandestina, è reato la violazione dell'ordine di allontanamento del questore, salvo che ricorra un giustificato motivo

Con riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, art. 14, comma 5 ter (inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato), la giurisprudenza prevalente ritiene che la mancanza di denaro sufficiente per espatriare non rappresenti un "giustificato motivo" dell'inadempimento, se non a determinate condizioni.

Le difficoltà economiche potrebbero giustificare l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento, solo se valutate sulla base di criteri, quali: i proventi della attività, il tempo trascorso in Italia, il costo del biglietto di viaggio.
All'infuori di questi criteri, nel caso di straniero entrato clandestinamente nello Stato nella consapevolezza di non disporre di fonti e mezzi di sostentamento, non è ravvisabile uno stato di necessità idoneo a scriminare la successiva condotta inadempiente, a meno di non comprovare una analoga situazione nel paese di origine.

La sussistenza o meno di un giustificato motivo dell'inadempimento in questione potrebbe rinvenirsi solo in situazioni ostative di particolare pregnanza e non in presenza di situazioni tipiche del migrante economico clandestino, quali appunto la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili.

In particolare la Cassazione, nelle più recenti decisioni afferenti la questione della interpretazione della formula de qua - in coerenza con il "sistema legale" di tutela dell'interesse nazionale al controllo degli ingressi, ma nel rispetto dei valori costituzionali della persona - ha avuto modo di puntualizzare i confini dell'apprezzamento spettante al Giudice del merito.

In particolare si è affermato che:

  • esula dall'ambito applicativo della esimente ogni ipotesi di scelta volontaria o libera dell'espulso (Cassazione, sentenza n. 19131/06) pur se connessa ad esigenze degne di tutela, quale quella di presentare una istanza di "emersione" (o sanatoria) e di attenderne la definizione (Cassazione, sentenze n. 45431/05 e n. 48863/03);
  • di contro deve darsi risalto allo stato di grave condizionamento psichico, indotto dalle circostanze concrete, tali da rendere inesigibile l'ottemperanza all'ordine del Questore (Cassazione, sentenza n. 32929/05);
  • con particolare riguardo alla dibattuta questione della possibilità che la condizione economica dell'obbligato possa integrare l'esimente in esame, non può integrare l'esimente stessa la mera difficoltà di reperire i fondi necessari all'acquisto del titolo di viaggio (Cass. sent. n. 19086/06) ma soltanto la grave assoluta impossidenza, da accertarsi con riguardo alle condizioni personali e di inserimento sociale dello straniero e da valutarsi anche in relazione al costo del viaggio di rimpatrio nel concreto imposto (Cass. sent. n. 25640/06);
  • compete comunque al Giudice del merito effettuare il dovuto scrutinio, al di là dell'onere di allegazione dell'interessato, ed allo stesso Giudice incombe di dare adeguata e logica motivazione della valutazione effettuata.

Si ribadisce quindi la necessità di rigoroso accertamento della condizione di concreta inesigibilità dell'ottemperanza, delineando le condizioni applicative peculiari di una esimente speciale la quale si colloca al di fuori dell'ordinario ambito applicativo delle esimenti generali del codice e deve trarre la propria ragione, ed al contempo i propri limiti, in un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale alle quali è preposto l'ordine adottato ex art. 14, comma 5 bis citato ed i diritti fondamentali dello straniero, garantiti dalle norme costituzionali.

Da tale punto di equilibrio va esclusa la mera difficoltà di adempiere (tipica delle condizioni in cui versano tutti i "migranti economici"), essendo necessaria invece una grave inesigibilità - soggettiva od oggettiva - dell'adempimento (cfr. ordinanza 386/2006 della Corte Costituzionale).

Le ipotesi di giustificato motivo (quali: l'esigenza di curarsi da una patologia invalidante sopravvenuta; l'esigenza di accudire temporaneamente un congiunto malato; la necessità di attendere il rilascio consolare del documento d'espatrio) si desumono dallo stesso sistema legale - e dalle numerose norme di tutela e protezione del migrante contenute nel citato Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

Ed è certamente alla stregua degli stessi criteri che appare configurabile la esimente del giustificato motivo nella sussistenza di una condizione di oggettiva ed indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento "obbligato".

L'accertamento di tale condizione dovrà essere condotta dal Giudice di merito avendo riguardo:
1. alla presumibile situazione economica dell'interessato desumibile tanto dai proventi di qualsivoglia attività egli svolga od abbia svolto in Italia, quanto dal tempo di accertata presenza irregolare dello stesso sul territorio nazionale e dalle condizioni personali di suo inserimento sociale;
2. al costo presumibile per l'acquisto del titolo di viaggio, tenendo presente che l'allontanamento deve avvenire non già, necessariamente, con rimpatrio nel paese di origine, bensì, secondo la ragionevole previsione dell'art. 14, comma 5 bis del citato Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 in direzione di qualunque altro luogo situato fuori del territorio dello Stato italiano, (ben potendo emergere che lo straniero possa avere collegamenti personali con tali luoghi).

Qualora il Giudice di merito non si attenga alla osservanza di detti criteri, pervenendo a ravvisare il giustificato motivo nella mera plausibilità di una condizione di disagio economico asserita dall'interessato e non sottoposta al motivato vaglio critico del giudicante, incorre certamente in una violazione di legge (Cassazione penale sent. del 18 gennaio 2007, n. 4683).

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