Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Vendita di prodotti con marchi contraffatti

Pubblicato in: Diritto penale

Il reato non sussiste se la contraffazione è facilmente riconoscibile.

Il Tribunale di Sanremo ha ritenuto che non ravvisabile il reato di cui all'articolo 474 del Codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) nella condotta di un cittadino senegalese che deteneva un borsone Luis Vuitton contraffatto, al fine di venderlo.

Il principio affermato dal Giudicante è che la contraffazione non è punibile qualora sia riconoscibile ictu oculi, ossia senza necessità di particolari indagini, essendo così macroscopica da non poter ingannare nessuno (Cass. Sez. V sent. n. 3336 del 16.3.2000).

La riconoscibilità del falso deve essere valutata in base al contesto in cui il bene riportante il marchio contraffatto viene posto in vendita (luogo della vendita, pregio e notorietà del marchio, prezzo di vendita, etc..).

Considerato che il mercato delle imitazioni è oggi un fatto notorio, non può sfuggire al compratore di media conoscenza la circostanza che beni di lusso, quali borse elegantissime e famose, destinati ad una clientela selezionata, siano venduti per strada a prezzi irrisori.

Per tali circostanze, dunque, non si lede l'affidamento degli acquirenti sull'originalità del prodotto, dato che essi sono ovviamente consapevoli di acquistare una imitazione.

Considerato che il reato di cui all'articolo 474 del Codice penale è posto a tutela della pubblica fede, deve concludersi che il fatto non sussiste, perché, nelle condizioni su esposte, nessun bene giuridico risulta leso.

Il Tribunale di Saremo si allinea ad un orientamento già espresso dalla Cassazione, per la quale "Un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato ex art. 474 cp solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l'unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso.

Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali l'evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore" (Cassazione, sentenza n. 2119 del 23.2.2000).

Va segnalato tuttavia un altro orientamento della giurisprudenza, opposto al primo, secondo cui il reato di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo la cui configurazione non esige la realizzazione dell'inganno.


Il bene che viene tutelato dall'ordinamento giuridico con l'articolo in questione è, in via diretta e principale, la pubblica fede e non la libera determinazione dell'acquirente.

Ciò significa che l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione dev'essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

In altre parole, il reato sussiste anche se la contraffazione non trae in inganno il compratore sull'origine del prodotto.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.