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Trasporto: responsabilità solidale del committente

Pubblicato in: Diritto civile

In materia di trasporto, il committente è responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti ai lavoratori solo se il trasporto è riconducibile ad un appalto

Contratto di appalto: responsabilità solidale del committente e del appaltatore

L'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 prevede che il committente (nell'ambito di un contratto di appalto) è responsabile in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, nel limite di un anno dalla cessazione dell'appalto (articolo 29, comma 2: "Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti").

Responsabilità solidale nei trasporti

Ci si chiede se tale responsabilità solidale si applichi anche in materia di trasporti (ovvero se il committente sia responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti dal vettore ai propri dipendenti).

Si evidenzia che l'articolo 83 bis, comma, 4 quinques, del Decreto Legge 112/2008, prevede che il vettore debba fornire al committente, all'atto della conclusione del contratto, un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Questo potrebbe far pensare che la responsabilità solidale si applica anche ai contratti di trasporto.

In verità, ai fini dell'applicazione di tale disciplina, non è sufficiente la semplice presenza di contratto di trasporto, ma è necessario che il contratto sia caratterizzato da una pluralità di prestazioni aggiuntive a quella del semplice trasporto.

Per verificare l'applicabilità della responsabilità solidale ai trasporti, è quindi necessario individuare esattamente quale fattispecie contrattuale ricorra nel caso di interesse.

La materia dei trasporti, infatti, è caratterizzata da diverse fattispecie contrattuali (contratto di trasporto merci, appalto di servizi di trasporto, subvenzione, spedizione, appalto di servizi, logistica), per cui il regime della responsabilità solidale si applica soltanto ad alcune di esse.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 17/2012, distinguendo tra le varie tipologie di trasporto in essere tra le parti.

Contratto di trasporto merci

Il contratto di "trasporto merci", disciplinato dall'articolo 1678  e seguenti del Codice civile, è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore.

In particolare si tratta di una locatio operis con obbligo di risultato e per orientamento giurisprudenziale prevalente al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina dell'appalto.

Con il contratto in questione, infatti, il vettore compie esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci.

Non sarà applicabile, pertanto, il regime di responsabilità solidale.

Contratto di appalto di servizi di trasporto

Tale fattispecie ricorre nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consista in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea.

Per il Ministero del Lavoro ci si trova dinanzi ad un "appalto di servizi di trasporto" e di conseguenza sarà applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale.

Subvenzione

Nel caso di "subvenzione" (subcontratto di trasporto) è applicabile la disciplina del contratto di trasporto, con esclusione quindi della responsabilità solidale.

Contratto di spedizione

Nel contratto di "spedizione", lo spedizioniere può materialmente assumere in prima persona l'obbligazione del trasporto, assumendo in tal modo gli obblighi ed i diritti del vettore ai sensi dell'articolo 1741 del Codice civile, così da rientrare nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto, con esclusione della responsabilità solidale.

Contratto di appalto di servizi

Nell'ipotesi di "appalto di servizi", ovvero qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati,..) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile il regime di responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.

Contratto di logistica

Il "contratto di logistica" è un contratto atipico al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, per cui è sempre necessario verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto.

In base ai criteri sopra illustrati, pertanto, si distinguono le seguenti ipotesi:

1) i servizi di logistica non si risolvono in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducono in operazioni più complesse e si articolano in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari): in tal caso viene in rilievo un'articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell'appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003;

2) i servizi di logistica si risolvono in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione: in tal caso non possono essere assoggettati alla disciplina dell'appalto, con conseguente esclusione del regime della responsabilità solidale.

 

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