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Stranieri: perdita del lavoro e permesso per attesa occupazione

Pubblicato in: Immigrazione

Lo straniero che perde il lavoro deve iscriversi nelle liste di collocamento o di mobilità e chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione

Lo straniero che perde il posto di lavoro ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno "per attesa occupazione" di durata fino a sei mesi.

A tal fine è necessaria l'iscrizione nelle liste di mobilità o nelle liste di collocamento.

Si procede in due modi differenti a seconda delle ragioni per cui ha perso il lavoro.

In particolare bisogna distinguere tra licenziamento collettivo, da una parte, e licenziamento individuale o dimissioni, dall'altra.

Licenziamento collettivo

(articolo 37, comma 1, del D.P.R. n. 394/99)

Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.

Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'iscrizione nelle liste di mobilità dà diritto anche alla corresponsione della indennità di mobilità, ove spettante.

Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità, si applica quanto segue.

Licenziamento individuale o dimissioni

(articolo 37, comma 2, del D.P.R. n. 394/99)

Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, oppure in caso di dimissioni, o in caso di licenziamento collettivo che non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego competenti.

Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione al fine di essere iscritto nelle liste di collocamento, deve presentarsi entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego.

Qui deve rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno (tale dichiarazione è prevista dall'articolo 2,  comma 1, del Decreto Legislativo n. 181/2000).

Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco  anagrafico delle persone in cerca di lavoro, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito.

Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello Unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico sopra detto, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Espletate le formalità sopra indicate, la Questura rilascia un permesso di soggiorno, su domanda dell'interessato, per un periodo fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste ovvero di registrazione nell'elenco di cui sopra.

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