Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Si al matrimonio gay anche in Italia

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

Ammessa la trascrizione del matrimonio gay nei registri dello stato civile (Tribunale di Grosseto, ordinanza del 9 aprile 2014)

Per la prima volta in Italia, è stata ammessa la trascrizione nei registri dello stato civile dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Questo è quanto disposto dal Tribunale di Grosseto, che ha ordinato al Comune di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio fra due uomini, cittadini italiani, celebrato con rito civile nel dicembre 2012 a New York (Tribunale di Grosseto, ordinanza del 9 aprile 2014).

Il Tribunale ritiene, infatti, che il Codice civile non contiene alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio ("non è previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero"). Precisa inoltre che la trascrizione non ha natura "costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé".

Il Tribunale richiama anche i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il "diritto al matrimonio" non può essere riconosciuto solo alle persone di sesso opposto, ma ha un più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso.

Ha quindi accolto il ricorso presentato dalla coppia avverso il rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile l'atto di matrimonio, ritenendo, fra l'altro, che non fosse possibile farlo perché la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio.

Al riguardo, va segnalata la sfavorevole pronuncia della Cassazione (sentenza n. 4184/2012) secondo cui il matrimonio omosessuale è intrascrivibile, sebbene non per "inesistenza"  o "invalidità" del matrimonio, bensì unicamente per "inidoneità" dello stesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.