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Separazione: l'assegno di mantenimento

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

L'assegno di mantenimento deve garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, dovendo comunque tenere conto delle condizioni economiche dell'ex coniuge su cui grava l'assegno.

In materia di modifica dell'assegno di mantenimento, occorre premettere quali sono gli elementi da considerare nello stabilire l'entità dell'assegno stesso.

L'importo dell'assegno deve essere determinato sulla base dei seguenti indici:

  1. il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza. Da tale contesto, infatti, dipendono la qualità e la quantità dei bisogni del coniuge istante. Si tenga sempre presente che l'assegno divorzile deve garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
  2. le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno.

In proposito la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una ex moglie che chiedeva la revisione in suo favore dell'assegno di mantenimento erogato dal coniuge in pensione.

La domanda è stata rigettata in quanto l'ex marito aveva ridotto il proprio tenore di vita dopo essere andato in pensione.

Afferma la Corte che non può disporsi un aumento dell'assegno divorzile a carico dell'ex marito quando questi abbia a sua volta peggiorato il proprio tenore di vita.

Nella sentenza si legge che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio" e nello stesso tempo l'importo dell'assegno, finalizzato ad assicurare all'ex coniuge lo stesso tenore di vita, non può incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario" (Cassazione, sentenza 17 luglio 2009, n. 16800).

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