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Separazione e divorzio: subentro nel contratto di locazione

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi determina la successione ("subentro") del coniuge assegnatario nel contratto di locazione

Nell'ambito della separazione e del divorzio, il giudice, in presenza di figli conviventi, assegna la casa familiare ad uno dei coniugi (e precisamente al coniuge affidatario dei figli).

Cosa succede se la casa familiare è in locazione?

L'assegnazione determina una cessione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale.

Conseguentemente cessa il rapporto di locazione in capo all'altro coniuge (Cassazione, sentenza del 21 gennaio 2011, n. 1423).

Questa successione nel contratto avviene automaticamente, perchè così prevede l'articolo 6, comma 2, della Legge n. 392/78, secondo cui:

"In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto".

Il subentro nel contratto in favore del coniuge assegnatario è del tutto indipendente dalla conoscenza che ne possa avere il locatore (Cassazione, sentenza del 10 ottobre 1997, n. 9868; Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 21 gennaio 2002, n. 160).

Il subentro consente al coniuge assegnatario di opporsi allo sfratto intimato all'altro coniuge (v. articolo Assegnazione della casa familiare ed intimazione di sfratto)

 

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