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Sanzioni amministrative: forma dell'appello

Pubblicato in: Tributi e riscossione

In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, l'opposizione in primo grado segue il rito del lavoro; in appello invece si applica il rito ordinario

In base alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 150/2011, le opposizioni alle sanzioni amministrative (ad esempio quelle previste dal Codice della strada) si propongono con ricorso, secondo il rito semplificato del lavoro.

Per quanto riguarda l'appello, invece, si ritiene applicabile il rito ordinario (l'appello va quindi proposto con atto di citazione, da notificarsi alla controparte entro i termini di decadenza dell'appello).

Ciò in quanto il Decreto Legislativo n. 150/2011 ha innovato la procedura per i ricorsi contro le sanzioni amministrative davanti al giudice di pace prevedendo il rito del lavoro per il primo grado, ma senza nulla dire per il secondo grado.

Conseguentemente, in caso di impugnazione della sentenza del Giudice di pace, dovranno applicarsi il rito ordinario.

Qualora l'appello sia proposto erroneamente con ricorso anziché con citazione, il giudice potrà sempre disporre il mutamento del rito, purchè sia stato rispettato il termine di decadenza.

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